Entro la fine dell’anno si concluderà il processo di revisione normativa sulle regole di etichettatura dei prodotti vitivinicoli avviato con l’ultima riforma della Politica Agricola Comune (PAC).

In data 8 dicembre 2023 entrerà infatti in vigore il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che andrà a modificare alcuni Regolamenti (UE), fra cui il Reg. 251/2014, sull’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le informazioni obbligatorie da indicare per i consumatori saranno principalmente il termine minimo di conservazione, la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti.

Questa è sicuramente una grande novità perché i prodotti vitivinicoli, con il Regolamento (UE) 1169/2011, sino ad oggi hanno avuto esenzioni dall’indicare queste informazioni.

Il Regolamento (UE) 2021/2117 ha inoltre introdotto la possibilità di sottoporre a de-alcolizzazione alcune tipologie di vini, al fine di ridurre il quantitativo di etanolo del prodotto finito. Le categorie di vini cui può essere applicato tale trattamento sono, ad esempio, il vino, il vino spumante, il vino spumante di qualità, il vino spumante di qualità del tipo aromatico, il vino spumante gassificato, il vino frizzante ed il vino frizzante gassificato. Per i dettagli sulla nomenclatura da utilizzare per il vino de-alcolizzato si rimanda la lettura al Reg. 2021/2117.

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione, ossia la data fino alla quale il prodotto conserverà intatte le sue proprietà e qualità specifiche in adeguate condizioni di conservazione, la data dovrà essere comprensiva di giorno, mese ed eventualmente anno. Vi sono però delle deroghe, ad esempio se i prodotti sono conservabili per meno di tre mesi sarà sufficiente l’indicazione del giorno e del mese; se i prodotti sono conservabili per più di tre mesi, ma non oltre diciotto, sarà sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno; infine, per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi sarà sufficiente l’indicazione del solo anno.

Il termine minimo di conservazione dovrà essere comprensivo della frase “da consumarsi preferibilmente entro il”, qualora la data includa anche il giorno, o “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi.

Si ricorda, infine, che il termine minimo di conservazione dev’essere eventualmente accompagnato dalla descrizione delle specifiche modalità di conservazione del prodotto, per assicurare l’integrità del vino sino alla conclusione periodo indicato.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Tutte le categorie di vini contemplate dalla normativa di settore, compresi i prodotti connessi, come il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto e il mosto di uve parzialmente fermentato dovranno riportare sottoforma di tabella o in forma lineare, la dichiarazione nutrizionale. Gli unici prodotti vitivinicoli esclusi sono il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve rettificato e l’aceto di vino.

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Il contenuto dell’elenco degli ingredienti dovrà conformarsi alla disciplina generale del regolamento 1169/2011, in base all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), per tutti i vini e gli altri prodotti vitivinicoli soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale.

Diversa è l’indicazione della presenza di coadiuvanti tecnologici, da riportare in etichetta nel solo caso in cui si tratti di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.

 

Sitografia:

https://www.alimentibevande.it/