Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un accordo nel quale accorpare e rivisitare gli accordi attuativi del TUS in materia di formazione in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Importante mantenere l’attenzione su questa frase “I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere una adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico”

Da questo passaggio si potrebbe intendere anche una formazione a carico dei Datori di lavoro (anche se non ricoprono il ruolo di RSPP).

Per quanto riguarda la figura del Preposto:
All’art. 7-ter, si prevede che l’aggiornamento periodico dei preposti deve essere svolto interamente con modalità in presenza e deve essere ripetuto con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Inoltre, l’art. 18 del D.lgs 81/08 è stato integrato ed ora stabilisce l’obbligo, penalmente sanzionato, di individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico.
Per lo svolgimento di tale attività di vigilanza affidatagli, al preposto può essere corrisposto un emolumento in misura data dai contratti collettivi del lavoro.
L’obbligo di individuazione del preposto ora è fondamentale nelle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, dove l’appaltatore è tenuto a indicare espressamente e formalmente al committente i nominativi del personale svolgente ruoli da preposto.
In caso di omessa comunicazione scatta la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

La riforma prevedere anche un rafforzamento dei poteri del preposto, al quale ora viene imposto di: “intervenire, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo.” In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Gli obblighi a carico del Preposto, inclusi quelli nuovi e aggiuntivi, sono tutti muniti di sanzione penale contravvenzionale dell’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro a carico di datori di lavoro e dirigenti in caso di omissione.

I cambiamenti relativi alla formazione saranno meglio definiti entro il 30 Giugno 2022, dove si rivedrà interamente il quadro formativo, adottando un nuovo Accordo Stato-Regioni, nel quale si provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi al momento in vigore.