Il 19 novembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269, il Decreto 1 ottobre 2018, n. 131 recante la disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato».

Gli articoli del provvedimento, che entrerà in vigore il 19 Dicembre 2018, sono di seguito riportati:

L’ articolo 1 del Decreto definisce il termine «panificio» come “l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.”

L’articolo 2 fornisce invece la definizione di «pane fresco» ovvero “pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante”.
Inoltre, lo stesso articolo, precisa che per «processo continuo» si intende “il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.”

L’articolo 3 relativo all’utilizzo della dicitura «pane conservato o a durabilità prolungata» riporta quanto segue: “Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. Il pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, e’ posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. 3. Al momento della vendita, il pane per il quale e’ utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.”

Concludendo, si ricorda che le violazioni delle disposizioni del Decreto 1 Ottobre 2018, n. 131 sono sanzionabili dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

FONTI: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare