Il Consiglio dei Ministri ha approvato il secondo decreto legge relativo all’introduzione del Certificato Verde gratuito. A partire da venerdì 6 agosto, infatti, è entrato in vigore l’obbligo del green pass contro il COVID-19 per accedere ai locali al chiuso, con sanzioni per titolari e gestori di servizi che non ne verifichino la validità. 

Gli operatori sono quindi tenuti a servirsi dell’applicazione gratuita VerificaC19, installata su dispositivi mobili IOS. e Android. Basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

È dunque obbligatorio aver ricevuto almeno una dose di vaccino per poter accedere ai seguenti spazi pubblici:

  • Palestre;
  • Teatri, musei, cinema, mostre;
  • Fiere, sagre, convegni;
  • Parchi tematici, parchi divertimento, centri termali;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo;
  • Concorsi pubblici;
  • Ristoranti e bar al chiuso (ad esclusione della consumazione al banco).

La normativa si inserisce in un quadro legislativo più ampio, il quale predispone una proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre 2021, nonché una nuova classificazione delle “fasce di colore” delle Regioni. In questa seconda fase di emergenza sanitaria, l’indice di riferimento diventa quello dell’occupazione dei posti letto in ospedali e terapie intensive. 

Avremo quindi:

  • Zona gialla: al 10% di occupazione delle terapie intensive e 15% di occupazione dei posti letto;
  • Zona arancione: al 20% di occupazione delle terapie intensive e 30% di occupazione dei posti letto;
  • Zona rossa: al 30% di occupazione delle terapie intensive e 40% di occupazione dei posti letto.

Come anticipato, in caso di violazione i titolari, i gestori e gli utenti possono essere soggetti a sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.