Il certificato ATP (Accordo di Trasporto Deperibile), acronimo dal francese di Accord Transport Perissable, è un accordo europeo la cui normativa impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori. Questo accordo è stato sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati, tra i quali l’Italia.

L’attestazione ATP è indispensabile per tutti i mezzi a trasporto refrigerato. Il certificato riporta inoltre informazioni specifiche, come la marca, il numero di telaio, la targa, gli estremi del verbale di isotermia che determina il valore “K” del veicolo con le rese frigorifere, il numero di verbale del gruppo frigorifero, la classificazione ATP del mezzo e la scadenza del certificato.

La norma relativa alla certificazione ATP stabilisce i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati:

  • latte alimentare;
  • latte concentrato parzialmente disidratato;
  • latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore;
  • latte aromatizzato;
  • latte pastorizzato;
  • bevande a base di latte;
  • creme di latte;
  • sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche;
  • burro;
  • burro anidro liquido (mezzo calorifero);
  • carni fresche;
  • carni congelate;
  • prodotti ittici freschi;
  • tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate);
  • frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi);
  • formaggi freschi;
  • ricotta.

 

E’ stato ideato per aiutare le aziende che effettuano trasporto alle merci deperibili come cibi freschi destinati al consumo umano, anche per molti chilometri. Infatti, la qualità igienico-sanitaria e la conservazione di questi alimenti è fortemente condizionata anche dalla fase di trasporto.

Dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvede alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C. (Uffici della Motorizzazione Civile), mentre l’aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Salute, tramite le AUSL di competenza. A tal proposito si ricorda che il trasporto dei prodotti alimentari, refrigerati e non, deve essere notificato all’AUSL competente mediante apposita modulistica.

Dalla data del primo rilascio, L’attestazione ATP sui furgoni isotermici ha una validità di sei anni. Inoltre, può essere rinnovata massimo due volte, per tre anni, tramite i centri collaudo.

La validità totale di un’attestazione è quindi di dodici anni.

Per quanto riguarda la potenza frigorifera esistono tre classi, in base al range di temperature garantite:

  • Classe A: da +12° a – 0°;
  • Classe B: da +12° a -10°;
  • Classe C: da +12° a -20°.

 

A nove anni dal rilascio tutti i veicoli con classe di trasporto a temperatura sotto 0° C verranno obbligatoriamente declassati al trasporto di prodotti freschi fino a 0°C al secondo collaudo, ossia a nove anni dal primo rilascio. Quindi il trasportatore che al nono anno volesse mantenere gli standard di – 20° occorre rinnovare l’attestazione ATP, entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del certificato. Quando sono trascorsi dodici anni, il rinnovo dell’attestato ATP non è più di competenza dei centri collaudi ma bensì dei centri prova e questo rinnovo ha una durata di sei anni.

Dall’11 febbraio 2001 è necessario esporre una sigla adesiva che riporti la classificazione ATP ottenuta per quel determinato veicolo, il mese ed anno di scadenza.

  • Le sigle devono essere composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco;
  • L’altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm;
  • Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata.

 

Si ricorda inoltre, che dal 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’obbligo di installazione di termoregistratori omologati sui veicoli di classe C (per temp. -20°C), su veicoli di massa complessiva superiore ai 70 q.li.

Sanzioni:

I trasportatori che utilizzano automezzi il cui attestato è scaduto, smarrito o non conforme incorrono in sanzioni pecuniarie che variano da EUR 38,00 a EUR 7.369,00.

 

SITOGRAFIA: