Finalmente arriva l’etichetta di origine per la carne di maiale, di agnello e di pollo. Tutte le scritte da conoscere per acquistare il made in Italy 100%.

Oggi 1 aprile 2015 entra in vigore  il regolamento UE 1337/2013 che estende una etichetta di origine per la carne di maiale, di agnello e di pollo l’indicazione dell’origine oltre che il nome dello stato dove è stato allevato e macellato l’animale. Si tratta dell’estensione di quanto già avviene da anni per la carni bovine e del primo di trentacinque atti di esecuzione che il “Food Information Regulation” (Reg. UE 1169/2011, vedi Ebook)  ha delegato alla Commissione europea. Vediamo ora in dettaglio come sono cambiate le etichette della carne.

Le carni suine, ovine, caprine e quelle avicole devono indicare sull’etichetta l’origine limitando le diciture al Paese di allevamento e a quello macellazione, senza riportare quello di nascita come previsto per le carni bovine che  da anni devono riportare questa specifica dicitura (*). All’appello mancano  solo e carni equine, di coniglio e di lepre. Secondo alcuni si tratta solo di una  dimenticanza del legislatore europeo.  Per indicazione di origine si intende il nome in chiaro dei Paesi di nascita, allevamento e macellazione.

(*) Provvedimento in vigore  dall’ormai lontano anno 2.000, all’indomani dello scandalo paneuropeo dell’encefalopatia bovina spongiforme (BSE, nota anche come “mucca pazza”. Reg. CE 1760, 1825/2000).

In alternativa alla scritta sul  paese di allevamento e su quello di macellazione si può riportare sull’etichetta la parola “Origine…” seguita dal nome della nazione. Solo questa parola garantisce che l’animale è stato allevato, macellato ed è pure nato in un unico territorio. In altre parole solo quando sull’etichetta compare  la scritta  “Origine Italia ” abbiamo la certezza che si tratta di animali italiani al 100% nati, allevati e macellati nel nostro paese. Quando invece si trova la frase allevato in Italia e macellato in Italia vuol dire che l’animale è  nato all’estero e poi è stato trasportato  nel nostro paese per essere allevato e macellato.

Le nuove regole valgono solo per la carne fresca, congelata o surgelata venduta tal quale oppure sezionata e/o macinata. Sono escluse le preparazioni a base di carne come  gli spiedini di pollo e maiale o le cotolette  tipo cordon bleu di pollo da friggere ad esempio, abbinate ad altri ingredienti (aromi, spezie, pangrattato, formaggi o salumi). Sono escluse dalla norma anche le carni trasformate, come bresaola, prosciutti e salumi vari, cotechini e zamponi, etc.

Se sul nome del paese dove l’animale è nato e dove viene macellato non ci sono  dubbi, la criticità sorge quando bisogna definire il nome del paese di allevamento. Per evitare  ambiguità il legislatore ha definito dei criteri  ben precisi da rispettare

– i suini si intendono allevati in un determinato Paese quando  hanno trascorso gli ultimi quattro mesi di vita (se vengono macellati quando hanno più di sei mesi) oppure abbiano raggiunto un certo sviluppo (oltre 30 kg, per gli animali uccisi prima dei sei mesi con un peso superiore agli 80 kg),
oppure l’intera fase di allevamento (se i suini sono stati macellati prima dei sei mesi di vita, con un peso inferiore a 80 kg).

– ovini e caprini si intendono allevati in un determinato Paese quando hanno  trascorso gli ultimi sei mesi di vita (o la vita intera, se portati al macello prima dei sei mesi di età),

– il pollame si intende allevato nel Paese ove ha trascorso l’ultimo mese (se allevato per oltre un mese), o almeno dove è stato messo all’ingrasso (se macellato prima di un mese di vita).

Rimane da chiarire  un passaggio fondamentale, cioè l’applicazione delle nuove regole non solo alle etichette degli alimenti preimballati ma anche a quelle della  carne  “preincartata”  ovvero lavorata nei laboratori interni dei supermercati  oppure esposta in vendita  sui banchi di macellerie e pollerie. Il regolamento CE 1760/2000, nell’introdurre l’origine obbligatoria sulle carni bovine, aveva espressamente esteso le informazioni obbligatorie anche alle carni vendute sfuse preincartate al consumatore. Il nuovo regolamento UE 1337/2013 non è altrettanto chiaro. Risulta perciò utile un chiarimento da parte dei competenti Ministeri dello sviluppo economico, dell’agricoltura e della salute), per la miglior tutela dei consumatori italiani. I quali peraltro, ricordiamo, sono ancora in attesa del fatidico “decreto sanzioni”, e più in generale di un provvedimento organico ove siano riportate in modo chiaro tutte le disposizioni da applicare in Italia per l’informazione relativa ai prodotti alimentari, a seguito dell’entrata in vigore  del regolamento UE 1169/2011.

INDICAZIONE DI ORIGINE

Fonte: Il fatto alimentare – Pubblicato da Dario Dongo il 1 aprile 2015