Nel periodo di maggior vendita di funghi freschi e secchi può capitare di imbattersi in intricati cavilli burocratici che possono portare anche a sanzioni abbastanza onerose. Riportiamo in seguito alcune parti della L.R. 6/1996 e DPR 376/95.

Il titolare di autorizzazione al commercio che intende effettuare la vendita di funghi freschi spontanei deve richiedere:

  • l’autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l’attività.
  • la certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di prevenzione dell’AUSL dei funghi freschi spontanei posti in vendita/somministrati.

L’etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fase di commercializzazione. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie, e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi interi e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e corpi estranei.

Per quanto riguarda la vendita dei funghi secchi, conservati e porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge 426/71 o della Legge 112/91.

Per la vendita dei funghi porcini secchi sfusi è obbligatoria l’autorizzazione comunale.

La vendita di funghi freschi coltivati può essere effettuata dai titolari di licenza di commercio per i prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.

Gli esercizi commerciali che commercializzano funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi senza l’autorizzazione comunale possono incorrere a sanzioni da € 258 a € 1032.

funghi

QUESITO: “È possibile la vendita dei funghi coltivati sfusi (cioè in cassette e con il cliente che acquista in base alle necessità) in un supermercato? L’etichettatura dei funghi a quale normativa è soggetta?”

RISPOSTA: La norma quadro in materia di coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati (d.p.r. 14 luglio 95, n. 376) stabilisce l’obbligo di vendita previo confezionamento solo per i funghi secchi. L’etichettatura e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori sono disciplinate, come per tutti i prodotti alimentari, dal Reg. UE 1169/11. In aggiunta, il d.p.r. 376/95 sopra citato prevede l’obbligo di indicazione di cottura per quelle specie che non possono essere consumate crude.