Ricordiamo che a decorrere dal 20/07/2010, ai sensi del Reg CE 1333/2008  tutte le attività che producono e vendono prodotti contenenti i coloranti alimentari:

  • E102 tartrazina
  • E104 giallo di chinolina
  • E110 giallo arancio
  • E122 azorubina
  • E124 rosso cocciniglia
  • E129 rosso allura

sono tenute ad indicare in etichetta o nel cartello unico degli ingredienti (per la vendita di prodotti sfusi) la dicitura

“PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL’ATTIVITÀ E L’ATTENZIONE DEI BAMBINI”.

Le attività potenzialmente coinvolte sono quelle di produzione e vendita (all’ingrosso o al dettaglio) di prodotti della gelateria, pasticceria e similari.

coloranti alimentari