Le principali novità introdotte dal regolamento UE 1137/2013, l’atto delegato della Commissione europea che prevede l’indicazione almeno del luogo di allevamento e macellazione per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

Con l’entrata in vigore del regolamento UE 1337/2013 sono state fissate le modalità di applicazione del regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

E’ previsto infatti l’obbligo di indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina o caprina e di volatili. Per i prodotti di origine animale tale significato è collegato al Paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, il che, in tale fattispecie, significa il Paese in cui l’animale è nato, è stato allevato e macellato. Nei casi in cui la carne provenga da animali che sono nati, allevati e macellati in Paesi diversi, è necessario fornire, sull’etichetta, l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo in cui l’animale è stato allevato per un periodo che rappresenti una parte sostanziale del ciclo di allevamento normale per ciascuna specie nonché dello Stato membro o del Paese terzo in cui è stato macellato. Nei casi in cui l’animale sia stato allevato in vari Stati membri o Paesi terzi e il periodo di allevamento non possa essere rispettato, viene prevista un’indicazione adeguata del luogo di allevamento in modo che le esigenze dei consumatori siano maggiormente soddisfatte e si evitino inutili complessità sull’etichetta.

Tracciabilità

In ogni fase della produzione e distribuzione delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili, gli operatori del settore alimentare dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano. Nel Regolamento è previsto che ogni operatore del settore alimentare sia responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera. Il sistema deve registrare in particolare:

  • gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare;
  • le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso;
  • garantire la correlazione tra arrivi e partenze.

Il sistema utilizzato deve essere applicato con il fine di garantire:

  • il collegamento o nesso tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute (la responsabilità in fase di macellazione di tale collegamento spetta all’impianto di macellazione);
  • la trasmissione, insieme alle carni, delle relative informazioni agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

Etichettatura della carne

Per essere conforme al regolamento  l’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili, destinate al consumatore finale o ad una collettività, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento;
  • nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, indicato come “Macellato in: (nome dello Stato membro o del Paese terzo)”;
  • codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Per quanto riguarda il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento, tale informazione va indicata tenendo conto dei seguenti criteri:

  • specie suina:
    • nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi;
    • nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg;
    • nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
  • specie ovina e caprina:
    • il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;
  • volatili:
    • il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso.

carni

Fonte: Alimenti & Bevande