La Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica ha fornito chiarimenti sulle regole tecniche di prevenzione incendi da applicarsi ai depositi di gas metano compresso in bombole, in merito ai seguenti argomenti:

  1. se per i piccoli depositi possano essere valutate soluzioni alternative a quanto previsto dal DM 24/11/1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale…..)
  2. applicabilità del punto 3.5 (sez. 3° del DM 24/11/1984) in merito all’installazione di singole bombole gas metano in uso ai laboratori di analisi, ai laboratori chimici, a servizio delle scuole e delle università, alle aziende sanitarie che si trovano all’interno di centri urbani (tenuto conto che lo stesso articolo non ne consente l’installazione se la densità di edificazione è superiore ai 3 m3).

La Direzione Centrale ritiene che il DM 24/11/1984 debba essere applicato ai “depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili” per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell’ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina.

Al di fuori del campo di applicazione succitato, dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione come linea guida non cogente.

Non rientrano quindi all’interno dell’applicazione del Decreto Ministeriale gli utilizzatori finali delle suddette bombole di gas metano.

depositi di gas metano

Fonte: Antincendio – n.10 Ottobre 2013