Qual è la procedura da applicare affinché un lavoratore possa utilizzare correttamente macchinari ed attrezzature come decespugliatore, tosaerba, motosega…?

Attualmente per la formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature non sono presenti norme o accordi particolari che disciplinano nello specifico l’argomento.

Come scritto nell’Art 2 e Art 37 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare una formazione ai lavoratori sufficiente e adeguata; per quanto riguarda l’uso di particolari attrezzature, come quelle sopra citate, la formazione non è compresa nelle ore previste dal decreto (ovvero il minimo di 4, 8 o 12 ore di formazione specifica del lavoratore a seconda della classificazione dell’azienda).

Per cui, come specificato dall’Art 73 del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve fornire, ai lavoratori incaricati dell’uso, una formazione ed un addestramento adeguati che comprendano sia ogni attrezzatura fornita che i rischi dell’ambiente circostante.

La formazione può essere tenuta sia dal Datore di Lavoro che da figure da esso incaricate; tali figure vengono selezionate in quanto definite esperte, per esempio in virtù di titoli o di esperienza acquisita, e possono essere identificate in collaborazione con il SPP e RLS.

La durata di questa formazione (non normata a livello nazionale) deve essere tale da ritenersi sufficiente e adeguata; per accertare la chiarezza di quanto esposto, si deve proporre ai partecipanti un test di verifica.

Ultimo, ma non meno importante, l’iter di formazione, informazione e addestramento deve essere verbalizzato e deve seguire, da parte del datore di lavoro, una designazione del lavoratore incaricato d’uso.

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Fonte: Ambiente & Sicurezza su lavoro