Ricordiamo che a decorrere dal 20/07/2010, ai sensi del Reg CE 1333/2008 tutte le attività che producono e vendono prodotti contenenti i coloranti alimentari:
- E102 tartrazina
- E104 giallo di chinolina
- E110 giallo arancio
- E122 azorubina
- E124 rosso cocciniglia
- E129 rosso allura
sono tenute ad indicare in etichetta o nel cartello unico degli ingredienti (per la vendita di prodotti sfusi) la dicitura
“PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL’ATTIVITÀ E L’ATTENZIONE DEI BAMBINI”.
Le attività potenzialmente coinvolte sono quelle di produzione e vendita (all’ingrosso o al dettaglio) di prodotti della gelateria, pasticceria e similari.