Analizziamo le indicazioni per la corretta etichettatura dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore. Premettendo le seguenti definizioni:
- etichettatura, l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
- prodotto alimentare preconfezionato, l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
- consumatore, il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito “collettività”.
In termini generali l’Art. 3 Capo 1 del Decr. L.vo 27.1.92 n. 109 riporta l’elenco delle indicazioni che devono essere presenti nei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore.
a) la denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall’art. 8. (Ingrediente caratterizzante evidenziato)
Tali indicazioni devono essere presenti salvo quanto prescritto da norme specifiche, ovvero dalle caratteristiche del prodotto posto in vendita e del mercato al quale è rivolto.