Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come definito nell’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008, è una “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.
Egli, per svolgere la propria funzione all’interno di un’azienda, deve avere idonee competenze in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e adeguate conoscenze in ambito giuridico. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, infatti, “ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” (art. 37, comma 10, del D.Lgs. 81/2008)”.

L’RLS, pertanto, deve seguire un corso di formazione specifico (con verifica di apprendimento), a carico del datore di lavoro, riguardanti rischi specifici presenti in azienda e corrispondenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Durata del corso:  32 ore minime

Sede: Forlì-Cesena 

Obiettivi
Il corso consente di adempiere alla formazione del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza prevista dall’art. 37, comma 10, del D.Lgs. 81/08.

Argomenti trattati
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (principi giuridici comunitari e nazionali);
• Valutazione dei rischi e definizione dei fattori di rischio;
• Individuazione delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza e dei relativi obblighi;
• Identificazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
• Igiene nei luoghi di lavoro;
• Nozioni su medico competente e sorveglianza sanitaria;
• Tecnica della comunicazione.

Destinatari
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti internamente alle aziende.

Aggiornamenti
Secondo quanto stabilito nell’art. 37, comma 11, “la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori“.
Il corso può essere svolto in modalità E-Learning, solo se espressamente indicato nel CCNL.

Puoi inviare una richiesta di pre-iscrizione, e sarai ricontattato dal nostro staff per definire la data di partenza del corso.

"*" indica i campi obbligatori

GG slash MM slash AAAA
Richiesta a titolo:
Indica il corso di formazione a cui sei interessato