DISOCCUPATI, SGRAVI A CHI LI ASSUME – L’Inps, con circolare n. 81/2014, ha pubblicato le disposizioni operative cui le aziende agricole dovranno attenersi per la corretta fruizione dell’agevolazione per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

L’intervento, previsto per tutti i datori di lavoro dall’art. 7, comma 5, lettera b) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, è finalizzato al rilancio dell’occupazione attraverso la previsione di incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.

Sono incentivate anche le assunzioni derivanti dalla trasformazione di precedente rapporto a termine.

Con la circolare in oggetto l’Inps apre l’accesso agli incentivi anche alle aziende agricole che assumono. Il beneficio consiste nel riconoscimento della metà (50%) dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo è corrisposto sotto forma di contributo mensile, per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore, e viene materialmente incassato dai datori di lavoro mediante conguaglio mensile con i contributi dichiarati e dovuti sull’UniEmens.
Indicazioni operative
Per accedere al contributo i datori di lavoro trasmetteranno, alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis  e dichiarazione di responsabilità.

A tal fine, si avvarranno dell’apposita funzionalità, denominata “’Incentivo ASpI”, presente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole, sezione Comunicazione on-line.

Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di ammissione, nell’apposito campo “Note Comunicazione”, sarà altresì comunicato il piano di fruizione del beneficio con l’indicazione del numero delle quote d’incentivo mensili spettanti e il loro importo.

Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) “A2”  che sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione”  presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

Modalità di compilazione della denuncia DMAG
A seguito dell’ammissione al beneficio e contestuale indicazione del piano di fruizione, allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato (O.T.I.) per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta,  obbligatoriamente  indicare:

  • nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
    • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
    • nel campo CODAGIO, il valore “A2”:
    • nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante come indicato nel piano di fruizione.
  • nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con precedente dichiarazione DMAG:
    • per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
    • nel campo CODAGIO, il valore “A2”:

nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante come indicato nel piano di fruizione.

disoccupati

 

Fonte: Agevolazioni alle Imprese