Per gli imballi destinati al mercato nazionale, prodotti e confezionati in Italia, è ancora obbligatorio indicare, alla luce del nuovo Regolamento UE 1169/2011, l’indirizzo dello stabilimento di produzione?

A decorrere dal 13 dicembre 2014, data di applicazione del reg. UE 1169/11, vengono automaticamente a decadere le disposizioni relative all’informazione ai consumatori sugli alimenti sancite da ciascuno Stato membro e ritenute incompatibili con le nuove regole uniche e omogenee stabilite dalla UE. La nostra legislazione nazionale (d.lgs. 109/92) disponeva all’articolo 3, tra gli altri, l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento. Tale disposizione, retaggio della legislazione di polizia sanitaria del 1962, era stata mantenuta nella legislazione successiva grazie all’autorizzazione specificamente contenuta nelle direttive europee che hanno disciplinato l’armonizzazione delle informazioni ai consumatori in materia di alimenti (da ultimo, la direttiva 2000/13/CE). Non essendo più presente una simile autorizzazione nel reg. UE 1169/11 e non essendo pervenuta da parte dello Stato italiano – nei termini previsti dal nuovo Regolamento – una idonea richiesta di mantenimento della predetta disposizione, si può concludere che l’indicazione della sede dello stabilimento non è più obbligatoria. Essa può ancora essere volontariamente fornita in etichetta, purché non occupi lo spazio riservato alle informazioni obbligatorie e non risulti ingannevole per il consumatore (in particolare, con riferimento alla corretta individuazione dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni di cui all’art. 8.1 e 9.1 lett. h) del Reg. UE 1169/11).

Fonte: Alimenti & Bevande