Con riferimento alla vigenza del divieto di commercializzazione dei “ sacchetti di plastica ” (“shoppers” o “sacchi per l’asporto merci” messi a disposizione dei clienti negli esercizi commerciali) ed all’efficacia del relativo regime sanzionatorio, ci vengono rivolti quesiti dalle strutture territoriali, anche in riferimento alla recente notizia della redazione e presentazione, da parte dell’UE, di una proposta di Direttiva che in futuro obbligherebbe gli Stati membri a ridurre l’uso dei sacchetti di plastica in materiale leggero.

Ciò che risulta allo stato è che vige il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci, ad eccezione dei sacchetti monouso che rispettano la norma UNI EN 13432:2002 (biodegradabili e compostabili), secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, nonché di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron, se destinati all’uso alimentare, e 60 micron, se destinati agli altri usi.

In caso di violazione del divieto, al momento, non potranno essere applicate le sanzioni previste dalla normativa in materia, per le motivazioni esposte nel prosieguo.

 

Come è noto, l’art. 1, comma 1129, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva previsto che, ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

Il successivo comma 1130 stabiliva poi che detto programma era finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2010 (poi prorogato al 2011 per effetto dell’art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 1021), della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Pur in assenza dell’adozione del previsto programma, si giungeva comunque all’approvazione dell’art. 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 28, ai sensi del quale, a seguito delle ultime modifiche, apportate con DL n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il termine previsto per l’applicazione del divieto veniva prorogato fino all’adozione di un decreto interministeriale che individuasse le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione degli shoppers.

La proroga veniva limitata però alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

Il decreto veniva effettivamente adottato il 18 marzo 2013 e sottoposto a procedura di comunicazione alla Commissione UE ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con previsione di entrata in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa.

Quanto al regime sanzionatorio, il menzionato art. 2 del DL n. 2/2012 stabiliva che la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dallo stesso articolo è punita, a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione del decreto di cui sopra, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

 

Tutto ciò premesso, in mancanza della formale comunicazione, da parte della Commissione UE, della procedura di cui alla Direttiva 98/34/CE, si poneva il problema della vigenza del divieto di commercializzazione dei sacchetti e dell’applicazione delle relative sanzioni.

A nostro quesito posto per le vie brevi al Ministero dell’ambiente, il funzionario competente per materia rispondeva:

“Secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 1, del DL n. 2/2012, convertito in legge 28/2012, è tuttora vigente il divieto di commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci, ad eccezione dei sacchetti monouso che rispettano la norma Uni En 13432:2002 (biodegradabili e compostabili), secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, nonché di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

Tali disposizioni restano in vigore fino all’adozione del decreto previsto al comma 2 dello stesso articolo, che prevede anche che lo schema di tale decreto venga notificato preventivamente secondo il diritto comunitario.

Lo schema del previsto decreto interministeriale è stato ritualmente comunicato alla Commissione europea in data 12 marzo 2013, ai sensi dell’art. 8.1 della direttiva 98/34/CE; allo stesso è stato attribuito il numero di notifica 2013/0152/I.

Successivamente, in data 27 marzo 2013, esso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana, con l’espressa previsione che lo stesso entrerà in vigore alla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione di cui alla Direttiva 98/34/CE.

L’intervenuta pubblicazione dello “Schema di decreto” sottoscritto in data 18 marzo 2013 dai Ministri pro tempore non costituisce “adozione del decreto” in quanto, fino alla conclusione con esito favorevole della procedura di informazione, nessuna delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 18 marzo 2013 sarà efficace.

Pertanto ad oggi si applicano i divieti di commercializzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del DL n. 2/2012 convertito in legge 28/2012.

In relazione alle sanzioni, il DL n. 179/2012, convertito in legge n 221/2012, recita che: “a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore…”

Quindi, come sopra ribadito, essendo il decreto interministeriale 18 marzo 2013 efficace solo alla conclusione della procedura di comunicazione comunitaria, le stesse sanzioni saranno efficaci solo alla conclusione, con esito favorevole, di tale procedura”.

 

Alla nostra replica se la mancata risposta della Commissione europea lasci la procedura aperta a tempo indeterminato e se, conseguentemente, le sanzioni per la violazione delle norme di cui al DL n. 2/2012 debbano ritenersi non applicabili, sì che il divieto appare essere un vuoto precetto senza sanzione, la risposta data del funzionario ministeriale era la seguente:

“avendo lo stesso decreto ricevuto pareri circostanziati da altri Stati membri, bisognerà attendere l’esito della procedura da parte della Commissione, i cui tempi, al momento, sono difficili da prevedere; allo stato attuale, quindi, vige il divieto, mentre le sanzioni diverranno attive solo dopo l’entrata in vigore del DM 18 marzo 2013”.

 sacchetti di plastica

 Fonte: Confesercenti Parma