RSPP – Sono passati cinque anni dall’entra in vigore del Testo Unico 81/08 e ora si cominciano ad evidenziare le novità introdotte, come il ruolo del datore di lavoro  e del servizio di prevenzione e protezione (asse portante dell’impresa sicura) sottolineando l’interazione tra i due: da una parte il potere e dall’altra chi incarna le competenze, ma anche una nuova serie di aspetti cominciando dalla definizione di SPP (servizio prevenzione e protezione) che si intende un insieme di persone , sistemi e mezzi, esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione protezione dei rischi professionali per i lavoratori (D. Lgs. 81/08) evidenziando, rispetto alla 626/94, che la tutela deve essere svolta non solamente nei luoghi di lavoro, ma uscendo fuori dal contesto aziendale ovunque si trovi un lavoratore.

Per quanto riguarda le responsabilità del SPP e il ruolo di RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) e ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) all’articolo 33 del D. Lgs. 81/08 sono indicati gli obblighi del SPP, per cui se ci fosse una violazione di tali obblighi che facesse derivare un danno al lavoratore, ecco che questi componenti potranno esser chiamati a rispondere per omicidio colposo o lesione personale colposa. I compiti del SPP sono essenzialmente di tipo consultivo, non ci sono poteri decisionali, ma c’è l’obbligo di dire quello che bisogna fare per la tutela della sicurezza; è auspicabile che i rappresentanti del SPP non travalichino i loro compiti appunto essenzialmente consultivi.

Tra le cose che il SPP non dovrebbe mai fare ricordiamo:

  • Dare suggerimenti sbagliati
  • Non segnalare le situazioni di rischio , che il RSPP ha l’obbligo di conoscere  e segnalare dopo averle individuate

Pertanto i RSPP hanno l’obbligo di segnalare in  modo formale e verificare che la problematica venga non solo presa in considerazione, ma anche realmente eliminata; sono titolari dell’obbligo giuridico di impedire l’evento.

L’RSPP poi dovrebbe svolgere un ruolo solamente consultivo, invece vi sono membri del SPP che svolgono incarichi anche di tipo operativo: non bisogna che gli RSPP e gli ASPP assumano compiti di vigilanza che non spettano a loro, ovvero nel caso cui un lavoratore non utilizzi i DPI lo si indicherà al preposto, altrimenti si potrebbero creare delle aspettative per le quali il RSPP ha il compito di vigilanza.

Relativamente alla figura del medico competente va precisato che non è chiamato  a collaborare previa richiesta del datore di lavoro, in quanto già con la nomina è messo nella condizione di dover assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, in particolare all’articolo 25, senza bisogno di una richiesta specifica. Come riportato in una sentenza della Corte di Cassazione del 2013 l’espletamento dei compiti da parte del medico competente comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale  e non può essere limitato ad un ruolo meramente passivo in assenza di una sollecitazione da parte del datore di lavoro. Questo dimostra quanto sia preso in considerazione l’operato del medico competente il quale almeno una volta all’anno deve andare a visitare tutti gli ambienti di lavoro.

Ultimo ma non meno importante: capita spesso che il RSPP segnali più volte eventuali problematiche, ma il datore di lavoro non le recepisca; la Corte di Cassazione in una sentenza di dicembre 2012 ha sottolineato che laddove non si riesca nell’intento, sia auspicabile dare le dimissioni dall’incarico.

 

rspp

Fonte: Ambiente & Sicurezza sul Lavoro