Come comportarsi con il lavoratore che si rifiuta o che, a seguito di certificazioni mediche, è impossibilitato ad indossare le calzature di sicurezza?

Gli obblighi del datore di lavoro e le esenzioni mediche dall’indossare i DPI.

Attualmente esistono diverse situazioni problematiche che vedono come protagonista il lavoratore che rifiuta di indossare le scarpe antinfortunistiche.

Cerchiamo di capire quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro e come deve avvenire la ripartizione delle spese, nel caso in cui il lavoratore chieda l’esonero dall’indossare calzature antinfortunistiche avvalendosi di certificato medico o necessiti di un plantare per indossare le calzature in modo “comodo”.

Il  Datore di Lavoro deve adottare tutte le cautele per evitare che si verifichino infortuni durante il lavoro. E’ perciò obbligo del Datore di Lavoro fornire ai lavoratori calzature di sicurezza, come anche vigilare affinché i lavoratori si avvalgano dei suddetti dispositivi, utilizzando anche sanzioni disciplinari, qualora il lavoratore non li utilizzi correttamente.

Il problema diventa più complesso quando il lavoratore presenta una documentazione medica secondo la quale non può utilizzare le scarpe antinfortunistiche a causa di patologie che gli impediscono di indossarle o che a causa del loro utilizzo potrebbero addirittura aggravarsi.

Per ovviare a tale problema, il Datore di Lavoro deve:

  • consultare il Medico Competente al fine di accertare l’effettivo problema e quindi l’impossibilità di indossare le scarpe;
  • nel caso in cui il problema sia effettivo, il Datore di Lavoro deve fornire al lavoratore una calzatura che risulti il più confortevole possibile;
  • nel caso in cui non esistano calzature adatte al problema del lavoratore, il Datore di Lavoro provvederà ad affidargli una mansione che non preveda l’utilizzo di tali DPI e nel caso in cui ciò non sia possibile, si tratterà la situazione come una sopravvenuta inidoneità alla mansione che può comportare, come conseguenza estrema, il licenziamento per “giusto motivo oggettivo” del lavoratore.

Un’altra problematica è relativa al fatto che talvolta, il lavoratore, per poter utilizzare le calzature di sicurezza, deve indossare un plantare per adattare la scarpa al piede. In questo caso, secondo la legge, non può essere a carico del Datore di Lavoro la spesa relativa al plantare, in quanto non vi sono articoli di legge che ne ascrivano a lui tale spesa. D’altra parte però, va considerato che il Datore di Lavoro ha come obbligo quello di fornire gli idonei DPI ai lavoratori, che devono essere il più possibile adattabili alle esigenze di questi ultimi. Il plantare, però, non è considerato come un dispositivo che consente di evitare infortuni, ma bensì permette solo di correggere malformazioni e quindi non deve essere a carico del Datore di Lavoro.

scarpe antinfortunistiche