Dal 1° ottobre 2024 è scattato l’obbligo di dotarsi della Patente a crediti, per i cantieri edili temporanei e mobili, in tema di sicurezza sul lavoro.
A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).
Dal 1°ottobre, lavoratori autonomi ed imprese impegnate nei cantieri potranno accedere al portale dell’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, per richiederla e mettersi in regola.
Patente a crediti: tempistiche per l’adeguamento.
Le modalità di richiesta, la documentazione necessaria e le procedure sono contenute all’interno dei seguenti documenti:
- Decreto Attuativo DM n.132 del 18 settembre 2024
- Circolare dell’INL contenente anche i moduli per l’autocertificazione dei requisiti necessari per ottenere la patente a punti.
Ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2024 per dotarsi della patente a crediti per i cantieri.
A partire dal 1° novembre 2024, coloro che si troveranno ad operare nei cantieri edili dovranno essere in possesso del documento.
Rischi e sanzioni per chi opera nei cantieri senza patente.
Se l’impresa o il lavoratore autonomo viene sorpreso ad operare nei cantieri senza la patente, o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, dovrà pagare una multa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere, sanzione amministrativa non inferiore ai 6.000 euro.
Il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati a verificare che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi siano in possesso della patente o del documento equivalente, anche nei casi di subappalto.
In caso contrario si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Richiesta Patente a Crediti per cantieri: come ottenerla
La patente a punti sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che a partire dal 1° gennaio 2025 potranno essere integrati in base alla storicità dell’azienda o alla formazione.
Con meno di 15 crediti non sarà possibile operare nei cantieri.
Per le modalità di richiesta si deve Accedere al portale dell’INL al seguente link: https://servizi.ispettorato.gov.it e seguire le istruzioni. Oppure si può delegare tale attività a studi professionisti.
In fase di prima applicazione è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i..
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.