Secondo il regolamento UE 1169/2011, il numero di lotto va indicato in etichetta sia nel caso dei prodotti sfusi e preincartati che in quello dei preimballati?

Con l’applicazione del regolamento UE 1169/2011, non cambiano le regole sul lotto per nessun prodotto alimentare. La direttiva 2011/91/UE lo disciplina allo stesso modo della precedente direttiva 89/396/CEE, che il nostro legislatore nazionale ha recepito nel d.lgs. 109/92 insieme alle altre norme di etichettatura di cui alla dir. 2000/13/CE. Avere il lotto nella stessa disciplina dell’etichettatura è però una peculiarità nazionale, che non ha mai trovato un parallelo in Europa ove, come si ripete, le due discipline erano previste da distinti atti normativi, poiché afferiscono a due finalità diverse: l’una, per il lotto, è la tracciabilità dei prodotti, l’altra, per l’etichettatura, è l’informazione dei consumatori. Tale è il motivo per il quale non se ne trova traccia nel reg. UE 1169/2011 e perché, invece, analoga disposizione a quella attuale sul lotto si trova nel d.lgs. 109/1992 anche dopo il 13 dicembre prossimo, in considerazione del fatto che non si tratta di disciplina incompatibile con le nuove regole sull’informazione al consumatore. Fermo restando che i prodotti non preconfezionati sono soggetti alla disciplina sul lotto durante tutte le fasi di commercializzazione tra operatori del settore alimentare (e figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali), restano sempre applicabili le esenzioni previste dall’art. 2 della dir. 2011/91/UE, in base alla quale l’indicazione del lotto non si applica:

  • ai prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:

– venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;

– avviati verso organizzazioni di produttori; o

– raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

  • quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;
  • alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;
  • alle porzioni individuali di gelato alimentare.

L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.

lotto

Fonte: Alimenti & Bevande