REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Da uno studio commissionato dall’UE è emerso che i consumatori chiedono soprattutto informazioni relative al luogo in cui l’animale è stato allevato. Mentre nel caso di un animale nato, allevato e macellato in un unico Stato non si pongono particolari difficoltà, un discorso molto diverso viene a crearsi nel caso in cui diversi paesi concorrano alla nascita, allevamento e macellazione di uno stesso animale. Il Regolamento in questione cerca di mediare le esigenze dei consumatori con l’onere a carico delle aziende agricole, che dovrebbero sobbarcarsi ulteriori costi nel caso in cui divenga obbligatoria l’istituzione di nuovi sistemi di tracciabilità.

Il regolamento UE 1337/2013 è improntato soprattutto sul mantenere la rintracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale, in modo da poter ritirare velocemente dal mercato un alimento che presenti una qualche problematica. Il sistema di etichettatura richiede norme di tracciabilità in tutte le fasi di produzione e di distribuzione della carne, dalla macellazione fino al confezionamento, in modo da garantire il collegamento tra le carni etichettate e l’animale, o il gruppo di animale, da cui tali carni sono state ottenute.

Ogni OSA è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione che utilizza al fine di mantenere la rintracciabilità degli alimenti, ovviamente nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera. Tale sistema deve essere realizzato in modo che l’OSA nel proprio stabilimento possa gestire gli arrivi e le partenze di animali, carcasse e tagli di carne.

Nell’etichetta devono obbligatoriamente figurare le informazioni riguardanti il lotto e il luogo di allevamento/macellazione dell’animale.

Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diversa e vengono presentate nella stessa confezione, nell’etichetta va indicato, oltre al lotto, l’elenco degli Stati membri dove è avvenuto l’allevamento e la macellazione.

L’art. 8 del Regolamento garantisce la possibilità agli OSA di aggiungere informazioni facoltative sull’etichetta relative alla provenienza delle carni, purché non siano in contrasto con le informazioni obbligatorie citate precedentemente.

Il regolamento UE 1337/2013 si applica a decorrere dal 1° Aprile 2015 ed ovviamente non si applica alle carni immesse sul  mercato dell’Unione prima di tale data e fino ad esaurimento delle scorte.

1337 2013