RAEE

La pubblicazione del DM 65/2010 comporta per tutti i rivenditori/ distributori/ installatori e manutentori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, indipendentemente dal fatto che siano destinate ad utenti professionali o ai consumatori, una serie di obblighi e la necessità di organizzare numerosi adempimenti ai fini della gestione dei rifiuti originati da questa categoria di prodotti.

Sono previste modalità diverse per la gestione dei RAEE provenienti da utenza ”domestica” e per quelli provenienti da utenza “professionale”. Nel primo caso vi è un preciso obbligo di ritirare gratuitamente il rifiuto RAEE consegnato dal cliente al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente. Tale obbligo è sancito dal precedente D.lgs. 151/2005 e prevede una sanzione amministrativa in caso di mancato ritiro gratuito. Nel secondo caso vi è una più generale “partecipazione” al sistema di gestione dei Rifiuti organizzato dal produttore (cioè il soggetto che fabbrica o immette per primo il bene nuovo sul territorio italiano) che prevede una serie di responsabilità condivise.

TEMPI PER L’ATTUAZIONE

  • Il Decreto Semplificazione è entrato in vigore il 19 maggio 2010.
  • Ai sensi della normativa RAEE l’obbligo di ritiro decorre dopo 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni: il provvedimento è quindi operativo dal 18 giugno 2010.

SANZIONI

  • Si applica sanzione amministrativa in caso di non ritiro o ritiro a titolo oneroso delle apparecchiature obsolete rese dal produttore ed in caso di mancata o errata tenuta dei Registri.
  • Si applica SANZIONE PENALE in caso di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei RAEE senza aver presentato la domanda di autorizzazione all’Albo Gestori.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI (rivenditori/distributori/installatori e manutentori di AEE)

1.         Iscriversi all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali (c/o propria sezione Regionale)

2.         Fornire informazioni ai clienti sul loro diritto al ritiro dell’apparecchiatura usata a fronte dell’acquisto di una nuova mediante l’affissione di apposito cartello (il ritiro può avvenire presso il punto vendita oppure direttamente presso il domicilio del cliente al momento della consegna del nuovo)

3.         Ritirare il rifiuto e compilare la scheda contenente i dati anagrafici del cliente che consegna l’apparecchio e il codice che identifica il rifiuto

4.         Raggruppare i rifiuti presso il punto vendita o presso altro luogo dotato di caratteristiche idonee (non accessibile a terzi e pavimentato).

5.         Trasportare i rifiuti (con cadenza mensile o al raggiungimento del peso di 3.500 Kg). Il trasporto può avvenire nei seguenti casi:

  • dal domicilio del cliente al centro di raccolta
  • dal domicilio del cliente al luogo di raggruppamento dei rifiuti
  • se non coincidono dal punto vendita al luogo di raggruppamento
  • dal punto di raggruppamento al centro di raccolta

6.         Compilare la documentazione richiesta per poter svolgere quest’attività (DDT RAEE)

7.         Conservare lo schedario integrato coi documenti di trasporto RAEE per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione

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