Modifica Art 29 comma 5 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 (sicurezza e salute sul lavoro) apportata dal DECRETO LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 pubblicato in Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012. Proroga DVR .

L’obbligo di elaborare il DVR, documento di valutazione dei rischi, è rimandato al 31 dicembre 2012 in attesa di procedure standardizzate da rispettare per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

A seguito dello scenario descritto nella nostra informativa del 07 marzo 2012, ci aspettavamo un “segnale” dal legislatore che ritenevamo non potesse lasciare scadere a giugno la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro alle microimprese.

Nonostante fossimo pronti per affrontare con tutte le nostre aziende clienti il passaggio al DVR, l’attesa ci ha dato ragione, il datore di lavoro della piccola impresa, fino 10 lavoratori, può decidere di non affrontare una valutazione dei rischi DVR e ricorrere all’autocertificazione fino al 31 dicembre 2012, fermo restando l’approvazione di procedure standardizzate che lo porterebbero a conformarsi entro 3 mesi.

Cosa prevede la legge?

L’Articolo 29 D.Lgs 81 / 08  trattante le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, dice che i datori di lavoro i quali occupano  fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro al posto del DVR.

Cos’è accaduto?

Il Presidente della Repubblica. (in attesa che siano definite le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ha ritenuto di straordinaria necessità ed urgenza evitare che i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro DVR, secondo le procedure ordinarie.

La modifica…

La modifica con DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”) è intervenuta nello stesso articolo 29 comma 5, dove si trova la scadenza per poter usufruire dell’autocertificazione nelle aziende fino a 10 lavoratori, passata da 18 mesi a 3 mesi dalla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate sopra menzionate, o in caso di assenza delle procedure entro 31 dicembre 2012 (prima era il 30 giugno 2012).

 Modifica Art 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi comma 5,  Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81, apportata dal DECRETO LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 pubblicato in Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2012.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo TERZO mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 31 DICEMBRE 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

In poche parole

Le microimprese, che occupano fino 10 lavoratori, potranno usufruire dell’autocertificazione senza l’obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR:

  • fino allo scadere del terzo mese dall’approvazione in caso di emanazione delle procedure standardizzate interministeriali
  • fino al 31 dicembre 2012, in caso di non approvazione delle procedure standardizzate interministeriali

dvr