Sull’etichetta dei prodotti preimballati è obbligatorio evidenziare gli allergeni?
Per quanto concerne i prodotti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, l’indicazione degli allergeni è obbligatoria, come prescritto dall’art. 44 del regolamento (UE) 1169/11. A tale proposito, la Commissione europea, il 1° gennaio 2013, ha precisato, in via interpretativa, che “gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. In linea di principio, per fornire al consumatore informazioni sull’alimento, anche relative ad allergie e intolleranze, affinché possa scegliere con cognizione di causa, sono ammessi tutti i mezzi: un’etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili). In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento […] in materia di etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze concernenti gli alimenti preimballati si applicano anche a quelli non preimballati. Queste informazioni devono essere pertanto facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Ciò significa che le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali”.
Fonte: Alimenti & Bevande