Attualmente in Italia è obbligatorio indicare in etichetta, ad esempio sulle confezioni di alimenti come pasta, riso, latte e passata di pomodoro, la provenienza della materia prima utilizzata.
Non solo, ma già da molti anni i consumatori italiani sono abituati a trovare in etichetta anche varietà, qualità e provenienza dell’ortofrutta fresca, il codice di identificazione nelle confezioni di uova e infine, il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. In questo modo, i consumatori possono avere a disposizione indicazioni a sufficienza per capire, ad esempio, se i prodotti che intendono acquistare sono made in Italy.

Con il Decreto del 6 Agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Settembre 2020, anche i prosciutti, gli insaccati e tutti gli altri salumi (ivi inclusi prodotti ottenuti con carne separata meccanicamente e preparazioni a base di carne suina quali i würstel, ecc..) a partire da Novembre 2020, dovranno riportare in etichetta l’indicazione di origine della materia prima.

Il provvedimento, attualmente valido sino al 31 Dicembre 2021, prevede che i produttori indichino sulle etichette le informazioni relative a: Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali); Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali).

Di seguito un elenco di prodotti per cui è previsto l’obbligo di riportare l’indicazione di origine in etichetta:

  • Prodotti biologici
  • Prodotti Dop
  • Carne di pollo
  • Carne suina, bovina e ovino caprina
  • Frutta e verdura fresca
  • Uova
  • Miele
  • Latte Uht, burro e formaggi
  • Olio extravergine di oliva
  • Pesce, crostacei e molluschi (area di pesca Fao o paese di allevamento)
  • Latte fresco
  • Passata di Pomodoro
  • Derivati del pomodoro e sughi pronti
  • Pasta e riso

APPROFONDIMENTO SULLE INDICAZIONI D’ORIGINE DELLA PASTA

Dal 1° Aprile 2020, è entrato in vigore il Regolamento esecutivo UE 775/2018,che prevede che, solo in alcuni casi, vi sia l’obbligo di indicare la provenienza della materia prima in etichetta.

Il Regolamento quindi, si applica solo quando c’è il rischio che il consumatore si possa confondere sulla provenienza di un alimento in quanto ad esempio vi sono diciture, illustrazioni, simboli o termini sulla confezione che si riferiscono a luoghi geografici.
Ad esempio: se su un pacco di pasta compare la bandiera tricolore o un altro simbolo universalmente noto dell’Italia, e il grano utilizzato per realizzarla non è italiano, allora il produttore è obbligato a riportarlo in etichetta. Altrimenti no.

Il Regolamento NON si applica:

  • alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008, (UE) n. 251/2014
  • alle indicazioni protette in virtù di accordi internazionali
  • ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine