Un’azienda agricola coltiva olive da olio. Per la molitura e l’imbottigliamento usufruisce del servizio di un fornitore esterno. Sull’etichetta è riportato “prodotto da Az. Agricola […], molito e confezionato presso […] (trasformatore)”. Durante un controllo, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha sottolineato che, a loro giudizio, lo stabilimento di produzione esegue sia la produzione che il confezionamento in quanto le olive diventano olio nel frantoio. Pertanto, l’etichetta deve riportate “prodotto e confezionato presso […] (sede del trasformatore)”. In questo modo, però, il messaggio veicolato al consumatore non è corretto, in quanto si perde l’informazione della produzione primaria da parte dell’azienda agricola che commercializza l’olio a proprio marchio. Cosa deve riportare l’etichetta per garantire corrispondenza al disposto normativo e valorizzare la produzione primaria dell’azienda che commercializza?

Una delle principali novità introdotte con il regolamento UE 1169/2011 è la possibilità di apporre in etichetta solamente un Operatore del settore alimentare (Osa), ovvero “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’Operatore del settore alimentare”. A tale proposito, l’azienda agricola potrebbe riportare solo il suo nome, senza indicare nessun altro operatore agricolo o di trasformazione dei prodotti. Il regolamento UE 1169/2011 non impedisce, inoltre, di inserire a latere delle informazioni legali una breve descrizione delle origini del prodotto, per esempio : “Questo olio è ottenuto dalla spremitura a freddo di olive coltivate […]”.

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Fonte: Alimenti & Sicurezza