Il 30 Giugno 2022 è stato siglato un nuovo “Protocollo condiviso” tra il Governo e le Parti sociali.
Tale Protocollo sostituisce i precedenti ed avrà una validità fino al 31 Ottobre 2022 (data in cui è previsto un nuovo incontro per valutare l’evoluzione della situazione pandemica).
Il Protocollo Covid-19 del 30 Giugno 2022, seppur semplificato rispetto ai precedenti, ribadisce alcuni punti fondamentali:

PUNTO 1-INFORMAZIONE
Ribadisce la necessità che i lavoratori siano informati riguardo al non poter far ingresso o permanere in azienda se sussistano sintomi riconducibili al Covid-19 (in particolare influenza e febbre).
I lavoratori in tali condizioni dovranno dichiaralo immediatamente al proprio Datore di lavoro.

PUNTO 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Resta facoltà dei Datori di lavoro la possibilità sul controllo della temperatura corporea: in caso di misura superiore ai 37,5°C non verrà consentito l’accesso.
La riammissione al lavoro dopo positività al COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

PUNTO 3-GESTIONE DEGLI APPALTI
Si ribadisce la necessità di una stretta collaborazione e scambio di informazioni tra aziende Committenti ed Appaltatrici.

PUNTO 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE
Invariate le misure che prevedevano una pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, dei locali e delle postazioni di lavoro: con particolare attenzione alle attrezzature ad uso promiscuo (telefoni, schermi touch, mouse). Ove possibile sono richieste misure che consentono il ricambio dell’aria (anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata).

PUNTO 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Restano invariate le raccomandazioni per tutti i lavoratori di adottare precauzioni igieniche, in particolare per le mani (pulizia frequente con acqua e sapone). Il datore di lavoro dovrà continuare a mettere a disposizione, anche tramite specifici dispenser, soluzioni detergenti ed igienizzanti.

PUNTO 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Il protocollo ricorda e raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione FFP2, in quanto importante presidio per la tutela della salute dei lavoratori, in diversi contesti di lavoro:

  • ambienti chiusi;
  • ambienti condivisi da più lavoratori;
  • ambienti aperti al pubblico;
  • ambienti dove non è possibile garantire il distanziamento interpersonale.

Tuttavia, le mascherine non sono più obbligatorie nei luoghi di lavoro (salvo alcuni casi es. trasporti e sanità).

I Datori di lavoro, sentiti anche il Medico Competente e l’RSPP, potranno individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire mascherine FFP2, qual ora ritengono che ci sia una situazione di rischio per alcuni lavoratori (con particolari attenzioni nei confronti dei “soggetti fragili”).

 Il datore di lavoro, dovrà:

  • Assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo;
  • Individuare eventuali gruppi di lavoratori (tra i quali soggetti fragili), ai quali fornire dispositivi FFP2;
  • Fornire dispositivi FFP2 in caso un occupante mostri sintomi influenzali (se non già provvisto).

PUNTO 7-GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Continuerà l’accesso contingentato agli spazi comuni, compresi spogliatoi, aree fumatori e ristoro, mense aziendali. Si raccomandano inoltre tempi di sosta ridotti. Tali spazi saranno poi oggetto di pulizia e sanificazione periodica.

PUNTO 8-GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si continuano a favori orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare assembramenti.
Ove possibile, si raccomandano porte di entrata/uscita dedicate.

PUNTO 9-GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Qualora un occupante mostri sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, sintomi influenzali o simili), verrà munito di mascherina FFP2 (se non già dotato), dovrà recarsi presso la propria abitazione e contattare il proprio medico curante, seguendo poi le sue indicazioni.

PUNTO 10-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPENTENTE/RLS
Il protocollo sottolinea la necessità di una ripresa completa del regime della sorveglianza sanitaria e delle visite mediche previste, in quanto rappresentano un’occasione di informazione/formazione che il Medico competente può fornire ai lavoratori oltre che intercettare possibili casi e sintomi sospetti. Invariato l’iter di riammissione al lavoro per i soggetti risultati positivi con ricovero ospedaliero: il medico competente provvederà ad effettuare la visita medica prevista per l’idoneità al loro rientro al lavoro.

PUNTO 11-LAVORO AGILE
Le parti sociali sottolineano come il lavoro agile (o smart working), anche nella situazione attuale, rappresenti uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 (soprattutto in riferimento ai soggetti fragili).

PUNTO 12-LAVORATORI FRAGILI
Il Datore di lavoro, sentito il parere del Medico competente, dovrà indentificare i soggetti ritenuti “fragili” e nei loro confronti individuare specifiche misure prevenzionali e organizzative.

PUNTO 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Ribadito il ruolo dei Comitati Aziendali Anticontagio, che avranno in compito di applicare e verificare le misure di prevenzione applicate.

Il nuovo “Protocollo condiviso” conclude rimandando al 31 Ottobre 2022, data entro la quale le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente e, in base ai mutamenti al quadro epidemiologico, ridefinire o aggiornare le misure prevenzionali condivise.