Entrata in vigore e periodo transitorio
Nella giornata di giovedì 17 aprile la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo in materia di formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008, che è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24/05/2025.
Da lunedì, infatti, tutte le precedenti norme in materia sono state abrogate e accorpate in quest’unico decreto legislativo, che di fatto è diventato il nuovo Testo Unico sulla Formazione.
Le aziende avranno un periodo transitorio di 12 MESI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE del nuovo Accordo (quindi fino al 24/05/2026) in cui potranno avvalersi ancora dei percorsi formativi dagli accordi abrogati, dopodiché dovranno adeguarsi tutte alle nuove regole.
I CORSI COINVOLTI:
- Lavoratori, Preposti e Dirigenti
- Datore di lavoro
- Datore di Lavoro/RSPP
- ASPP e RSPP
- Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
- Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
- Le nuove attrezzature: Raccoglifrutta, Caricatore movimentazione materiali, Carroponte
- Attrezzature di Lavoro (PLE, Gru per Autocarro, Gru a torre, Gru mobili, Carrelli, Trattori., MMT, Pompe calcestruzzo)
Accordo Stato-Regioni 2025: Principali Novità
Modalità formative e soggetti formatori
- I soggetti formatori sono divisi in 3 categorie: soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti formatori.
- I corsi dovranno essere tutti oggetto di progettazione ed erogati secondo modalità più rigorose, che prevedono anche nuove figure a supporto (es. Tutor d’aula).
- Per i corsi in videoconferenza ogni discente deve essere collegato con dispositivo a suo uso esclusivo e non potranno essere utilizzati smartphone.
Novità per preposti e datori di lavoro
- Non potranno più essere erogati corsi base in e-learning per preposti e datore di lavoro/RSPP così come per gli AGGIORNAMENTI dei preposti.
- Il corso specifico per preposti avrà una durata minima di 12 ore (non più 8), l’aggiornamento sarà biennale e non più quinquennale, sempre di n.6 ore. Se l’ultimo corso/aggiornamento è stato effettuato da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo (quindi prima del 24/05/2023) dovrà essere aggiornato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro il 24/05/2026).
- Il corso di Formazione per Datore di Lavoro, novità assoluta per la formazione sicurezza, sarà rivolto a tutti i datori di lavoro e da concludere in fase di prima applicazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, avrà una durata di 16 ore e prevede un modulo aggiuntivo per cantieri di 6 ore, ove previsto. L’aggiornamento sarà quinquennale di n.6 ore.
- Il datore di lavoro che ricopre anche l’incarico di RSPP dovrà seguire un modulo aggiuntivo comune di 8 ore + Moduli integrativi per comparti specifici (agricoltura, pesca, costruzioni, chimico) variabili da 12 o 16 ore. Il corso potrà essere svolto solo dopo aver frequentato e concluso il modulo per datore di lavoro di cui al punto precedente. L’aggiornamento sarà quinquennale di n.8 ore.
Nuove attrezzature e verifiche
- Sono state introdotte e normate in termini di formazione base e aggiornamenti attrezzature di lavoro prima non presenti nell’elenco delle attrezzature con obbligo di formazione: macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiale e carroponti. Tali corsi andranno svolti entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Il datore di Lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti (verifica dell’efficacia formativa). Obbligatoria per tutti i corsi di formazione per Lavoratori e svolta a una certa distanza di tempo (es. 6 mesi max 1 anno).
Crediti formativi e supporto
Sono previsti crediti formativi, in taluni casi, per corsi già svolti, pertanto si invitano le aziende a richiedere per tempo la verifica dei propri corsi e la loro validità.
Reintegra rimane a disposizione per supportarti in questa verifica.