Nel mese di settembre sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali e con essi sono state apportate sostanziali modifiche in riferimento agli aspetti normativi in materia di prevenzione incendi.

I Decreti Ministeriali sono:

1_DM 1/9/2021 – si riferisce al controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio ed è entrato in vigore dal 25 settembre 2022;
2_DM 2/9/2021 – si riferisce alla gestione del servizio antincendio (formazione addetti antincendio) ed è entrato in vigore dal 4 ottobre 2022;
3_DM 3/9/2021 – si riferisce ai criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed è entrato in vigore dal 29 ottobre 2022.

Una volta entrati tutti in vigore i decreti sopra citati verrà totalmente abrogato il D.M. 10 marzo 1998 rimanendo comunque il riferimento fino all’ultima data sopra indicata.

 

LE NOVITA’ INTRODOTTE

 

DM 1/9/2021 (Decreto Controlli)
Il DM 1/9/2021, denominato “Decreto controlli”, definisce le modalità di:
– attuazione delle manutenzioni e dei controlli di attrezzature, degli impianti e altri sistemi di sicurezza antincendio;
– percorsi di formazione specifici per la qualificazione dei tecnici manutentori;

Il Datore di Lavoro avrà l’obbligo, in riferimento alla manutenzione e i controlli periodici dei sistemi, attrezzature e impianti sopra citati, di predisporre un registro contenente:

  • i controlli eseguiti;
  • gli interventi di manutenzione effettuati in base alle periodicità e scadenze temporali indicate da disposizioni, norme, specifiche tecniche e manuali d’uso e manutenzione;
  • la sorveglianza verrà eseguita secondo le modalità definite dall’impresa ed effettuata da lavoratori normalmente presenti e adeguatamente istruiti.

Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.

 

DM 2/9/2021 (Formazione)
Il DM 2/9/2021 definito “GSA – Gestione Servizi Antincendio” stabilisce appunto i criteri di gestione durante le normali situazioni di esercizio nelle situazioni di emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti (es. clienti, lavoratori esterni, manutentori, ecc) a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Nello specifico il DM definisce:
– le azioni da attuare in caso di emergenze, ivi comprese le caratteristiche dei piani di emergenza;
– la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente;
– le modalità per gli addetti alla prevenzione incendi con cui saranno designati a tale nomina, formati e aggiornati in merito a “lotta antincendio”,
gestione delle emergenze.

In riferimento alla gestione dei servizi antincendio –nei luoghi di lavoro le principali novità previste dal DM riguardano:

  • la formazione e aggiornamento della classificazione per attività e tipologia:
    il nuovo DM distingue le attività in livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi da effettuare (di tipo 1, 2 e 3), quindi non si parlerà più di indice di rischio (basso, medio ed elevato) come prevedeva il DM 10 marzo 1998;
  • la periodicità di aggiornamento della formazione quinquennale, mentre prima poteva avvenire ogni tre anni;
  • riconoscimento dell’introduzione di metodi di apprendimento innovativi, anche in modalità formazione a distanza “FAD”, per la sola parte teorica, sincrona e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi;
  • introduzione della parte di formazione pratica e relativi aggiornamenti anche per i corsi di Livello 1 (ex basso rischio);
  • il contenuto dei programmi di aggiornamento.

 

DM 3/9/2021 (Criteri generali)

Il DM 3/9/2021 definisce i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio, da applicare a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

Gli aspetti trattati del decreto sono:

– la valutazione dei rischi di incendio che dev’essere complementare a quella del rischio esplosione, se prevista, ai sensi del titolo XI del D. Lgs.81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, specificando che nel caso di luoghi di lavoro appartenenti al Livello1 (ex basso rischio incendio) la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021;
per i luoghi di lavoro con attività soggette al controllo dei VVF i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi).

I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D. Lgs.81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

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