Se viene affermata la conformità al regolamento CE 1935/2004 di un materiale o di un oggetto a contatto con gli alimenti (MOCA), è anche necessario essere in grado di produrre elementi di fatto, prove che possano assicurare la veridicità di quanto si afferma.

Immissione sul mercato UE, prove di idoneità e responsabilità

Il regolamento CE 1935/2004 è il principale provvedimento comunitario che riguarda i materiali e gli oggetti che sono destinati al contatto, diretto o potenziale, con gli alimenti (MOCA). Se viene affermata la conformità del materiale o di un oggetto al regolamento, e quindi l’idoneità dello stesso al contatto con gli alimenti, è anche necessario essere in grado di produrre elementi di fatto, prove, che possano assicurare la veridicità di quanto si afferma e, per quanto riguarda soprattutto le materie prime, assicurare nel tempo tale idoneità. Le direttive di prodotto impongono al fabbricante di produrre documenti che sono prescritti dalla direttiva stessa, proprio con la finalità di tracciare il percorso che ha portato ad affermare la conformità del prodotto alla direttiva specifica. La chiave per assicurare la conformità del prodotto e quindi dei materiali alle norme sta nel verificare con idonei strumenti tecnici la conformità di materiali e prodotti e controllare che tale conformità venga mantenuta nel tempo. La maggior parte di queste attività può essere fatta responsabilmente dal fabbricante; altre attività, invece, possono o devono essere affidate ai controlli di enti terzi, ove prescritto dalle norme stesse. Non si può avere la ragionevole certezza di produrre in conformità alle norme se non integrando le stesse con la produzione della documentazione che deve accompagnare il prodotto, per informare sia il cliente che le autorità di controllo. La buona progettazione di un prodotto non si esaurisce nelle sue qualità tecniche, materiali: la progettazione, infatti, non può prescindere dalla conformità alle norme speciali di prodotto e dalla garanzia che ogni prodotto sia conforme a queste norme cogenti. La garanzia, a sua volta, non può prescindere dall’applicazione di tutte le norme relative al prodotto e da un controllo continuo, documentato, organizzato dal soggetto che immette il prodotto sul mercato. La frequenza dei controlli sui materiali e sui prodotti è condizionata da un fattore intuibile e cioè dalla frequenza con cui sono introdotte variabili nel ciclo produttivo. Le norme speciali relative alla produzione di prodotti destinati al contatto con gli alimenti sono solo una parte di quelle di fonte comunitaria che regolano l’immissione sul mercato dei prodotti, il mercato interno, la tutela del consumatore, l’ambiente.

Il regolamento CE 1935/2004 non individua con precisione i soggetti che sono obbligati alla applicazione del regolamento stesso, ma descrive uno scopo che deve essere raggiunto ai fini della sicurezza del mercato interno, e della salute delle persone. Non individua responsabilità soggettive, ma responsabilità di risultato. Chiama in causa la responsabilità collettiva di tutti i soggetti che contribuiscono all’immissione sul mercato di un oggetto o di un materiale, costringendoli ad ottenere un risultato certo: la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti. L’accertamento delle responsabilità e l’individuazione dei soggetti che hanno avuto come conseguenza l’immissione sul mercato di un prodotto non conforme alle norme e destinato al contatto con gli alimenti saranno oggetto dell’indagine delle autorità competenti per il controllo di mercato.

La prima condizione che consente una efficace applicazione del regolamento è la comunicazione tra gli operatori della medesima filiera. Tutti questi soggetti devono sapere che la destinazione finale del materiale o dell’oggetto è il contatto con gli alimenti. È sufficiente che uno solo dei soggetti che sono coinvolti nella catena produttiva o distributiva ignori questa speciale destinazione perché sia compromessa l’idoneità del materiale e di conseguenza sia possibile individuare una responsabilità per non aver raggiunto il risultato voluto dal regolamento.

Se un materiale è destinato al contatto con gli alimenti (MOCA) e non è conforme al regolamento, tutti i soggetti che hanno contribuito alla sua immissione sul mercato ne sono responsabili, a cominciare da quello che è immediatamente individuabile come l’ultimo venditore: il soggetto che detiene il prodotto al fine di venderlo all’utilizzatore. Tutti i soggetti della catena produttiva devono preoccuparsi della destinazione finale del prodotto e condividere la responsabilità della conformità dei materiali per il contatto con gli alimenti. L’idoneità al contatto con gli alimenti deve essere comunicata quale specifica qualità del prodotto nei rapporti contrattuali. È un errore comune quello di non applicare il regolamento perché si presume che l’adempimento faccia capo a qualche altro soggetto della catena produttiva o distributiva, trascurando di verificare chi ha applicato o applicherà il regolamento prima dell’immissione sul mercato del materiale o dell’oggetto che sarà posto a contatto con gli alimenti.

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Fonte articolo MOCA: Alimenti & Bevande