Secondo il Regolamento CE 852/04, si definisce prodotto trasformato un «prodotto alimentare ottenuto dalla trasformazione di prodotti non trasformati». Sempre secondo il suddetto regolamento, «i prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche» mentre un prodotto non trasformato è un «prodotto alimentare non sottoposto a trattamento. Sono compresi in questa definizione i prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati». Alla luce di ciò, un macinato di pesce al quale vengono additivate farine e additivi alimentari necessari per la lavorazione e per conferire caratteristiche specifiche, può essere definito un prodotto trasformato, sebbene questo non sia cotto né essiccato?

Un macinato di pesce è da ritenersi, se additivato da altre sostanze, un prodotto alimentare trasformato. Infatti, lo stesso alimento deriva da un processo di lavorazione, seppur molto semplice, nel quale vi è l’utilizzo di ingredienti più o meno tecnologici che variano la natura originale dell’alimento. A fronte di una sottrazione o aggiunta di sostanze in grado di variare la composizione chimica di partenza del pesce impiegato, nel nostro caso di specie vengono aggiunti degli elementi al fine di aumentarne la conservabilità e darne caratteristiche di “preparato per la cottura”, il macinato di pesce non sarebbe da ritenere il risultato di una semplice operazione di porzionamento o separazione meccanica, ma bensì il prodotto di una trasformazione.

macinato di pesce

Fonte: Alimenti & Bevande