L’ infortunio in itinere è regolato dall’articolo 12 del D. Lgs 38/2000, il quale ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; tale tipologia di infortunio occorre quando ci si trova lungo tragitto, senza interrompere il collegamento, tra l’abitazione e il luogo di lavoro sia che il percorso venga effettuato a piedi che con mezzi pubblici di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.

Sempre il Decreto stabilisce che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore con mezzo proprio,  presuppone:

  • che il percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione
  • che l’itinerario seguito non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili all’attività lavorativa
  • che sia necessario l’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro tenuto conto degli orari di lavoro e quelli dei servizi di trasporto

Riportiamo qui di seguito alcuni orientamenti giurisprudenziali che non riconosco l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere:

  • è da escludere l’infortunio in itinere quando ci si trova con un rischio ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore sia venuto a trovarsi per scelta volontaria  e puramente arbitraria  (il lavoratore decide di percorrere un tragitto diverso da quello abituale) (App.Firenze, sez. lav. 20/10/2011)
  • un lavoratore si recava al lavoro con il proprio ciclomotore nonostante la disponibilità dei mezzi di trasporto pubblico (Cass.civ., Sez. lav. 29/07/2010, n 17752)
  • non è indennizzabile in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato  o quelli proprietà comune come le scale e i cortili (Cass. Civ, Sez lav, 27/04/2010 n 10028)

Per quanto riguarda gli infortuni subiti dal lavoratore che si trova in missione o in trasferta, la circolare Inail del 23 ottobre 2013 n.92 ha fornito chiarimenti: la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale di per sé a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa.

Sono indennizzabili, quindi,  gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo della prestazione lavorativa e sono considerati infortuni in attualità di lavoro, come anche l’infortunio capitato in albergo, perché il soggiorno è evidentemente necessitato dalla missione/trasferta.

infortunio in itinere

Fonte: Ambiente & Sicurezza sul lavoro febbraio 2014