Aggiornamento Antincendio Livello 1-2-3
Aggiornamento Antincendio Livello 1-Livello 2-Livello 3 (quinquennale)
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Nel 2022 è stato emanato il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 che disciplina la durata e la periodicità di tale aggiornamento. Il modo di procedere della nuova normativa antincendio non stravolge quanto previsto dal vecchio DM 10/03/98 che prevedeva una formazione per gli addetti antincendio distinta tra attività a basso, medio e alto rischio. Attualmente si prevede una formazione distinta tra livello 1, livello 2 e livello 3.
Durata del corso e frequenza
Il corso per addetto antincendio va aggiornato nel modo seguente:
• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio LIVELLO 1 : 2 ore
• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio LIVELLO 2: 5 ore
• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio LIVELLO 3: 8 ore
La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza quinquennale.
Sede: Forlì-Cesena
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di espletare all’obbligo di aggiornamento periodico degli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio.
Argomenti trattati
Il programma formativo contempla i seguenti contenuti:
- per le attività di livello 1 prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.
- per le attività di livello 2 e di livello 3 è costituito da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso di formazione, e da una parte di esercitazione pratica.
Destinatari
Lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08 e che hanno già svolto il corso base.
Formazione pregressa
Il decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.
Pertanto, fino a tale data potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le vecchie regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.
Puoi inviare una richiesta di pre-iscrizione, e sarai ricontattato dal nostro staff per definire la data di partenza del corso.
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