Cosa prevede la legge?

L’Articolo 29 D.Lgs 81/08 trattante le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ( DVR ), dice che i datori di lavoro i quali occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Sempre nello stesso articolo si trova la scadenza per poter usufruire dell’autocertificazione nelle aziende fino a 10 lavoratori, ovvero 18 mesi dalla  data di entrata in vigore delle procedure standardizzate sopra menzionate, e comunque non oltre il 30.06.2012.

Cos’è accaduto?

Le procedure standardizzate ad oggi non sono state elaborate e, in ogni modo, non recepite con Decreto dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, come previsto dalla normativa.

In poche parole

L’assenza di procedure standardizzate da adottare alla data del 01.07.2012 obbligherà tutti i Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, a cestinare la propria autocertificazione per sostituirla con il Documento di Valutazione dei Rischi DVR.

Tre possibili scenari al primo luglio 2012

IL MINISTERO PROROGA: tutti i Datori di lavoro che occupano fino 10 lavoratori potranno ancora usufruire dell’autocertificazione per dare tempo alla Commissione di elaborare le procedure.

  1. IL MINISTERO APPROVA LE PROCEDURE: tutti i Datori di lavoro che occupano fino 10 lavoratori dovranno rivedere la propria documentazione alla luce delle procedure emanate.
  2. NESSUNA PROROGA e NESSUNA PROCEDURA RECEPITA: tutti i Datori di lavoro che occupano fino 10 lavoratori dovranno elaborare il Documento di valutazione dei Rischi DVR.

Cosa fare?

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