Stop agli incentivi sulle assunzioni di donne disoccupate. A partire dal 1° luglio, infatti, l’Inps non riconosce più lo sgravio contributivo sulle assunzioni di donne di qualunque età prive di impiego e residenti nei territori svantaggiati, perché è scaduta e non è stata rinnovata la decisione C(2007)5618 che ha individuato tali territori nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2014.
Lo sgravio, previsto dalla “Legge Fornero” è ancora fruibile per le seguenti categorie di lavoratori:
- Donne o uomini con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi;
- Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (valido per le assunzioni effettuate fino al 30 giugno 2014);
- Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Possono accedere agli incentivi tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione.
I datori di lavoro possono beneficiare dell’incentivo all’assunzione, nei casi di:
- Assunzione diretta;
- Assunzione a scopo di somministrazione;
- Assunzione diretta successiva a utilizzazione con somministrazione;
- Utilizzazione con somministrazione successiva ad assunzione diretta.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di tempo pari a:
- diciotto mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- dodici mesi per le assunzioni a tempo determinato;
- diciotto mesi complessivi se il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, fino al limite complessivo di dodici mesi.
Fonte: Agevolazioni alle Imprese