Con la Legge 28 febbraio 2020 n.8 entrano definitivamente in vigore le modifiche apportate al DPR 462/01, Legge che regolamenta le verifiche obbligatorie periodiche e/o straordinarie per l’esecuzione sugli impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

Dall’entrata in vigore della Legge, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, tramite PEC, il nominativo dell’organismo che è incaricato dell’esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del Dpr 462/01.

Quali sono gli step che deve fare il Datore di Lavoro per la corretta gestione degli impianti elettrici?

  1. Essere in possesso della Dichiarazione di conformità dell’impianto: è il documento rilasciato dall’installatore, ai sensi del d.m. 37/08, dove si dichiara che l’impianto rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche e dalla Legge.
  2. Fare la Denuncia dell’Impianto di terra. Il Datore di Lavoro entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, inviala dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) all’unità territoriale INAIL competente

FAQ: Cosa accade ai Contratti in essere?

Il nuovo tariffario INAIL va applicato solo ai contratti sottoscritti dal primo gennaio 2020 o anche su quelli già in vigore che prevedono eventualmente tacito rinnovo? Il nuovo tariffario si applica a tutte le verifiche effettuate dopo l’entrata in vigore del DL 162/2019 (31 dicembre 2019), a maggior ragione a partire dalla conversione in Legge del DL (26/02/2020) in quanto parte integrante del DPR 462/01 come art. 7/bis. Si applica sia ai contratti in essere, che a quelli “nuovi”.