Il Decreto Legge n°127 del 21 settembre 2021 entrerà in vigore il 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, data ultima di cessazione dello stato di emergenza.

Viene indicato l’obbligo per tutti i lavoratori pubblici, privati e volontari della presentazione del Green Pass sui luoghi di lavoro, pena la sospensione dal lavoro, dello stipendio e multe da 600 a 1500 € per chi sfugge ai controlli e da 400 a 1000 € per i datori di lavoro. 

Nello specifico, si applica a:

  • lavoratori aziendali che accedono ai luoghi di lavoro;
  • lavoratori aziendali che operano presso sedi esterne o terze per i quali la verifica diventa duplice sia da parte del datore di lavoro che all’accesso dei luoghi di lavoro terzi ove sarà svolta l’attività;
  • soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
  • per le Pubbliche Amministrazioni, anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali.

NON SI APPLICA:

  • soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
  • categorie di soggetti non espressamente indicati.

Dal 15 ottobre 2021 il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro: 

  • è da considerarsi assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde;
  • la presentazione del Green Pass sarà richiesta fino e non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
  • per il lavoratore non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il Decreto obbliga inoltre i datori di lavoro: 

  • al controllo del possesso del Green Pass per i lavoratori dal 15 ottobre 2021 
  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
  • assicurare il rispetto delle prescrizioni 
  • individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi con apposita delega. 

I controlli dovranno essere effettuati: 

  • preferibilmente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 
  • nel caso, anche a campione, tramite l’App VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata 

      • corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo; 
      • non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta;
      • non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Si ottiene la certificazione verde tramite:

  • vaccinazione anti-Covid,
  • tampone molecolare (validità a 72 ore), 
  • test rapidi antigenici (validità a 48 ore).

PER INFORMAZIONI TECNICHE : scrivere a  siciurezza@reintegra.it o  chiamare al 333/645 2399.