Il Decreto Legge n°127 del 21 settembre 2021 entrerà in vigore il 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, data ultima di cessazione dello stato di emergenza.
Viene indicato l’obbligo per tutti i lavoratori pubblici, privati e volontari della presentazione del Green Pass sui luoghi di lavoro, pena la sospensione dal lavoro, dello stipendio e multe da 600 a 1500 € per chi sfugge ai controlli e da 400 a 1000 € per i datori di lavoro.
Nello specifico, si applica a:
- lavoratori aziendali che accedono ai luoghi di lavoro;
- lavoratori aziendali che operano presso sedi esterne o terze per i quali la verifica diventa duplice sia da parte del datore di lavoro che all’accesso dei luoghi di lavoro terzi ove sarà svolta l’attività;
- soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
- per le Pubbliche Amministrazioni, anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali.
NON SI APPLICA:
- soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- categorie di soggetti non espressamente indicati.
Dal 15 ottobre 2021 il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro:
- è da considerarsi assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde;
- la presentazione del Green Pass sarà richiesta fino e non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
- per il lavoratore non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il Decreto obbliga inoltre i datori di lavoro:
- al controllo del possesso del Green Pass per i lavoratori dal 15 ottobre 2021
- definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
- assicurare il rispetto delle prescrizioni
- individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi con apposita delega.
I controlli dovranno essere effettuati:
- preferibilmente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
- nel caso, anche a campione, tramite l’App VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
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- corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo;
- non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta;
- non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
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Si ottiene la certificazione verde tramite:
- vaccinazione anti-Covid,
- tampone molecolare (validità a 72 ore),
- test rapidi antigenici (validità a 48 ore).
PER INFORMAZIONI TECNICHE : scrivere a siciurezza@reintegra.it o chiamare al 333/645 2399.