DECRETO BALDUZZI – Il “ Decreto Balduzzi ” (D.l. 158/2012, convertito con modificazioni in legge 189/2012) prevede all’art. 8 l’introduzione di nuove “norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”. In particolare per quanto concerne il pesce e il latte crudo, si precisa quanto segue.

Per il latte crudo si prevede che:

  • Se impiegato nella produzione di gelati, sia garantito che durante le fasi di lavorazione in prodotti sia soggetto a trattamento termico, secondo quanto previsto per il regolamento CE in materia di igiene nei prodotti di origine animale (Reg. CE 853/04);
  • Se venduto sfuso, vi sia un cartello di accompagnamento del prodotto, utile ad informare il consumatore di consumare il prodotto previa bollitura;
  • Se venduto in imballi preconfezionati o tramite distributori automatici, siano rispettate le indicazioni di etichettatura da fornirsi attraverso un decreto del Ministero della Salute a tutt’oggi da emanarsi.

Viene vietata invece la somministrazione di latte crudo nella ristorazione collettiva e nelle mense scolastiche.

Per quanto concerne, invece, pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti d’acqua dolce, laddove ceduti ai consumatori finali o alle collettività allo stato sfuso, ovverosia imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, il venditore dovrà riportare su apposito cartello le corrette condizioni di impiego, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della Salute, sentito il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Decreto che, al pari di quello relativo al latte crudo, è a tutt’oggi da emanarsi.

Fintanto che non si avrà conoscenza delle disposizioni che il ministero della Salute intende predisporre con riferimento a latte crudo e prodotti ittici, non è possibile fornire ulteriori indicazioni relativamente al sistema di etichettatura da predisporre.

decreto balduzzi

Fonte: Alimenti & Bevande