La normativa per il certificato ATP è un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvede alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre l’aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le AUSL. A tal proposito si ricorda che il trasporto dei prodotti alimentari, refrigerati e non, deve essere notificato all’AUSL competente mediante apposita modulistica.
La norma relativa alla certificazione ATP stabilisce i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati:
- latte alimentare
- latte concentrato parzialmente disidratato
- latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
- latte aromatizzato
- latte pastorizzato
- bevande a base di latte
- creme di latte
- sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
- burro
- burro anidro liquido (mezzo calorifero)
- carni fresche
- carni congelate
- prodotti ittici freschi
- tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate)
- frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi)
- formaggi freschi
- ricotta
Dalla data del primo rilascio del certificato ATP ha una validità di 6 anni.
Ai 6 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Ai 9 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Raggiunti i 12 anni di vita, il rinnovo dell’attestato ATP non è più di competenza dei centri collaudi ma bensì dei centri prova, questo rinnovo ha una durata di 6 anni.
Dall’11 Febbraio 2001 è necessario esporre una sigla adesiva che riporti la classificazione ATP ottenuta per quel determinato veicolo, il mese ed anno di scadenza.
- Le sigle devono essere composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco
- L’altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm
- Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata
Si ricorda inoltre, che dal 1° Gennaio 2006 è entrato in vigore l’obbligo di installazione di termoregistratori omologati sui veicoli di classe C (per temp. -20°C), su veicoli di massa complessiva superiore ai 70 q.li.
Fonte: Trasporti ATP