Secondo il D.M. n. 876 del 16 gennaio 2015, chi possiede un disciplinare di etichettatura facoltativa, in cui viene specificata la categoria dell’animale, può continuare a mantenere tale sistema in vita?

Chi possiede un disciplinare di etichettatura in cui specifica la categoria dell’animale può continuare a mantenere tale sistema in vita. Il Reg. CE 1760/2000, in vigore fino al 13 dicembre 2014, che definiva il sistema di etichettatura facoltativo (sezione II), delineando le indicazioni da riportare nel disciplinare e da sottoporre all’Autorità del proprio Stato membro, non menzionava la classificazione in categorie per le carcasse dei bovini, ma dava solo indicazioni generiche su come dovesse essere realizzato un disciplinare. L’indicazione della categoria veniva invece riportata nel Reg. CE 1234/2007, all. V, parte A, punto II, nel quale era indicata la categorizzazione delle carcasse dei bovini (A, B, C, D, E).

Il d.m. n. 876 del 16 gennaio 2015 specifica che in un disciplinare le informazioni facoltative sull’animale e sulle relative carni, apposte sull’etichetta dei prodotti preconfezionati e preincartati, possono essere riconducibili ad uno dei seguenti ambiti:

  • l’animale (razza, tipo genetico, benessere);
  • l’allevamento (azienda, sistema di allevamento, trattamenti terapeutici);
  • la macellazione delle carni (periodo di frollatura).

Tutte le altre informazioni facoltative, non direttamente riconducibili ad uno degli ambiti sopra citati (quindi anche la categoria), possono essere riportate in etichetta, essendo soggette solamente alle norme generali di etichettatura secondo quanto previsto dal reg. UE 1169/2011.

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Fonte: Alimenti & Bevande