CARNI FRESCHE – Il Reg. UE 1337/2013, entrato in vigore il 1° aprile 2015, in merito all’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni di origine suina, ovina, caprina e di volatili, si applica solo ai prodotti preconfezionati o anche a sfuso/prodotti preincartati destinati alla vendita immediata?

 

Il Regolamento UE 1337/2013 (modalità di applicazione del Regolamento UE 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili) riguarderà solamente gli alimenti preimballati, che per definizione non comprendono gli alimenti sfusi o quelli preimballati per la vendita diretta o imballati su richiesta del consumatore (assimilabili al vecchio concetto di prodotto preincartato per la vendita diretta o di prodotto sfuso). Infatti, detto Regolamento delinea le indicazioni obbligatorie che, a partire dal 1° aprile 2015 devono essere comunicate in etichetta al consumatore finale o ad una collettività, per le specie di carni sopra menzionate. Per gli alimenti privi di imballaggio o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, continueranno a rimanere validi gli obblighi previsti dall’art. 44 del reg. UE 1169/11 e cioè la comunicazione al consumatore della sola presenza di allergeni. Tali disposizioni potranno in seguito essere integrate da norme nazionali emanate da ogni Stato membro.

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Fonte: Alimenti & Bevande