Secondo il Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, le imprese che nella fase successiva a quella della produzione primaria, confezionano e/o commercializzano frutta e verdura, sono sottoposte all’obbligo di iscrizione alla B.N.D.O.O., ovvero la Banca Nazionale Degli Operatori Ortofrutticoli.

Di seguito si elencano gli operatori tenuti all’iscrizione alla banca dati:

  • grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all’interno o al di fuori dei mercati all’ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
  • imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
  • organizzazioni dei produttori (OP);
  • cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
  • imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a euro 60.000, al netto di IVA;
  • centrali di acquisto per la grande distribuzione;
  • grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a euro 60.000, al netto di IVA);
  • dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto di IVA);
  • tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 da e verso paesi terzi all’Unione;
  • operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet.

Ai sensi dell’art. 10, par. 6, del Reg (UE) 543/2011 e dell’art. 5, comma 3, del D.M. 5462 del 3 agosto 2011, gli operatori sono tenuti a fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie al fine di consentire la costituzione e l’aggiornamento della B.D.N.O.O.

Tali informazioni devono essere fornite utilizzando la modulistica predisposta dall’autorità di coordinamento, e contenere ad esempio, il numero di registrazione in BDNOO, partita Iva, ragione sociale, indirizzo sede legale e punti di commercializzazione, posizione occupata nella catena commerciale, ecc..

Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione sono tenute a richiedere l’iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla conclusione dell’anno in cui si è realizzata la condizione che determina l’obbligo di iscrizione. Gli operatori, inoltre, sono tenuti a comunicare entro il termine di 60 giorni qualsiasi tipo di modifica o integrazione, all’AGECONTROL ovvero all’Organismo di controllo che svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71.

Fonti: Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011
https://www.agecontrol.it/
https://consulenzaagricola.it/circolari/politica-agricola-comune-e-nazionale/8728-circ-n-312-2017-b-n-d-o-o-la-banca-nazionale-degli-operatori-ortofrutticoli