Il 6 aprile 2021 è uscito il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che, oltre a modificare il titolo (il nome corretto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e non COVID-19), “aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali”, in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

L’obiettivo del nuovo protocollo è quello di “fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

Diverso dalle precedenti versioni, la nuova versione riporta diverse novità:

  • Riammissione al lavoro dopo il contagio, al punto 2: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”;
  • uso dei DPI nel punto 6: “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o al’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”;
  • trasferte, al punto 8: viene indicato che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

Altre modifiche, oltre a quelle di carattere normativo, riguardano la riscrittura di alcune misure, come ad esempio si parla di “lavoro agile” e non più di “smart working”.

Inoltre, viene indicato “altresì opportuno:

  • garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
  • raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
  • favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”

È stato confermato che la mancata attuazione del protocollo che non assicura adeguati livelli di protezione la sospensione delle attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Infine, c’è il riferimento al DPCM 2 marzo 2021 ed al punto 2 ci sono i richiami normativi.

Reintegra srl è a disposizione delle aziende per fornire informazioni e dare supporto nell’aggiornamento del protocollo aziendale.