Un’azienda agricola con punto vendita può commercializzare (al consumatore finale) uova autoprodotte? Ovviamente, non avendo un centro di imballaggio, le uova non sono etichettate e non hanno il codice di allevamento. L’allevamento, in caso di risposta affermativa, dovrà essere registrato al Servizio Veterinario o basterà un registro dei trattamenti e il rispetto delle buone prassi di produzione primaria?

I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell’allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Anche i piccoli produttori che allevano meno di 350 galline ovaiole, per poter vendere le uova sui mercati locali, devono rispettare i requisiti minimi per il benessere delle ovaiole ed essere in possesso del codice identificativo (decreto 4 marzo 2005 del Ministero delle Politiche agricole e forestali) Per quanto riguarda la fase di commercializzazione, gli obblighi di commercializzazione delle uova non si applicano alla vendita di uova direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione o nella “regione di produzione” (in un “mercato pubblico locale” o nella “vendita porta a porta”). Pertanto, i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole possono essere esonerati dall’obbligo di stampigliare le uova con codice del produttore purché il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

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Fonte: Alimenti & Bevande