Esiste una normativa specifica inerente allo stoccaggio delle uova fresche con guscio, preconfezionate presso un negozio di vendita al dettaglio?

La normativa da assumere a riferimento principale risulta essere il Reg. CE 589/08, Modalità di applicazione del reg. CE 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. La disposizione in questione assume al considerando 7 che: «Le uova refrigerate lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell’uovo. È pertanto opportuno che le uova siano immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e che di norma non siano refrigerate prima della vendita al consumatore finale». L’art. 2 stabilisce poi che: «Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita, per una durata massima di 72 ore». Tra le indicazioni che devono comparire sull’imballaggio delle uova preconfezionate, ai sensi dell’art. 12 del sopra citato Regolamento, deve figurare in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: «un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto». Occorrerà tenere conto delle sopra indicate prescrizioni normative per valutare, da un lato, i consigli degli organi ispettivi a fronte di quanto stabilisce la regolamentazione europea e, dall’altro, quale prudenza osservare nella propria diligente condotta da tenere nell’attività di stoccaggio dei prodotti di che trattasi.

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Fonte: Alimenti & Bevande