Nell’ambito della ristorazione scolastica, qual è il riferimento legislativo da cui si possa desumere che non è ammesso portare da casa dolci preparati dalle famiglie dei bambini?

La ristorazione scolastica, come la ristorazione assistenziale, è assoggettata a diverse normative a carattere orizzontale rivolte soprattutto alla tutela della salute dei consumatori, che in questi casi non possono scegliere “liberamente” cosa mangiare, dovendo attenersi a menù prestabiliti ed approvati dalle Asl di competenza.

Lo studio e l’approvazione dei menù scolastici sono finalizzati a garantire un corretto apporto di nutrienti, evitando nel contempo l’assunzione di alimenti o bevande potenzialmente pericolose da parte di alcuni soggetti.

Per rispondere al quesito proposto è necessario in questo ambito vedere il dirigente scolastico, o chi per esso, come Operatore del settore alimentare (OSA) sul quale grava la responsabilità di una corretta somministrazione di alimenti e bevande, responsabilità affiancata dall’obbligo di rispetto di determinate norme aziendali ed europee in ambito di igiene degli alimenti.

In particolare, possiamo dire che non sempre i divieti devono essere esplicitamente scritti in atti, leggi o regolamenti, ma possono essere la naturale risultanza di una corretta applicazione della normativa cogente; ad esempio, il Reg. CE 178/2002 disciplina la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari e delle informazioni ad essi correlati.

Il suddetto regolamento richiede all’OSA di “essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento […]” quindi di “disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni a riguardo […]”.

Si evince come da questo obbligo ne derivi naturalmente un divieto, divieto di utilizzare alimenti o bevande di dubbia origine o dei quali non si è in possesso di particolari garanzie, anche in merito alla composizione e presenza di allergeni alimentari.

Il consumo di cibi domestici presso le scuole e le strutture similari può essere quindi non consentito a rigor di logica da parte dell’OSA operante. Tale divieto deriva dall’obbligo di fornire specifiche informazioni se richieste, necessità che non potrà essere mai soddisfatta in caso di utilizzo di cibi domestici perché non prodotti da operatori del settore alimentare.

ristorazione scolastica

 

Fonte: Alimenti & Bevande