Regolamento UE 579/2014 della commissione del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell’allegato II del regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi.
Il regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari dispone che, per il trasporto di prodotti alimentari, gli operatori sono tenuti a rispettare i requisiti generali di cui al capitolo IV dell’allegato II di detto regolamento, tra i quali l’obbligo di trasportare i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari.
Tale requisito si è rivelato tuttavia poco funzionale ed eccessivamente oneroso nei casi di trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano, oltre al fatto che la disponibilità di imbarcazioni marittime riservate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di tali prodotti.
Ciò premesso, sulla base del parere scientifico reso dall’Efsa sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, con il regolamento UE 579/2014 è prevista una deroga al punto 4 del capitolo IV dell’allegato II del regolamento CE 852/2004 per oli o grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, che, pertanto, possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni previste all’art. 2 del regolamento UE 579/2014, atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei prodotti alimentari.
Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un’accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all’efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l’altro.
L’allegato al provvedimento in esame riporta infine un elenco di sostanze precedentemente trasportate in serbatoi che potranno a loro volta essere utilizzati per il trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.
Fonte: Alimenti & Bevande