Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative, la misura prevista dall’articolo 29 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Crescita 2.0), ed estesa al 2016.

Possono fruire delle agevolazioni i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle  persone  fisiche (Irpef), nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), che effettuano un investimento,  in una o più  startup  innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

L’investimento può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono  prevalentemente in startup innovative.

Nel caso  di  investimenti  effettuati per il  tramite  delle  altre  società  di  capitali  che  investono prevalentemente in start-up innovative e le  cui  azioni  non  siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di negoziazione, le agevolazioni spettano  in  misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle startup  innovative da tali  società,  come  risultanti  dal  bilancio  chiuso  relativo all’esercizio in cui e’ effettuato l’investimento agevolato.

Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative o delle società di capitali che investono  prevalentemente  in  startup innovative, anche  in  seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del risparmio.

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

I conferimenti di cui sopra rilevano nel periodo  d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel  registro  delle imprese da  parte  della  startup  innovativa,  anche  nel  caso  di investimenti indiretti  per  il  tramite  delle  altre  società  che investono prevalentemente in startup innovative e le cui azioni  non siano  quotate  su  un  mercato  regolamentato o su  un  sistema multilaterale  di  negoziazione,  dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se  successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento  del  capitale è stato eseguito.

Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio,  e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative rilevano  alla  data di sottoscrizione delle quote.

I conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Con  riguardo alle startup innovative non residenti che esercitano nel territorio  dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le  agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli  incrementi  del  fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Agevolazioni fiscali

  • Persone fisiche
    I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo  pari al 19% dei conferimenti  rilevanti effettuati,  per importo  non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società  in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote  di  partecipazione agli utili e il limite di cui al  primo periodo si applica  con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
    Qualora la detrazione sia  di  ammontare superiore all’imposta  lorda, l’eccedenza può  essere  portata  in detrazione dall’imposta  lorda sul reddito delle persone  fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • Persone giuridiche
    I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti  rilevanti  effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può  essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito  complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Nel caso di investimenti nelle startup a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in  ambito energetico, (secondo i codici  delle attività economiche ATECO 2007: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12,28.13,28.14,28.15,28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1.), la detrazione Irpef è aumentata al 25% e la deduzione Ires è aumentata al 27%.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna startup innovativa, e possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure.

Il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti;
  • la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita, da parte della startup innovativa, di uno dei requisiti richiesti dalla normativa.

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Fonte: Agevolazioni alle Imprese