Legge 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

(G.U. n. 204 del 1° settembre 2016)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre ultimo scorso è stata pubblicata la legge 170/2016, che delega il Governo al recepimento ed adeguamento della normativa nazionale ad alcuni atti normativi dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 5 della norma in esame, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e, pertanto, entro il 16 settembre 2017), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura d’informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l’eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

Sanzioni

Il riferimento è da intendersi, in particolare, al decreto legislativo 109/1992, formalmente ancora in vigore nell’ordinamento giuridico nazionale, anche se, di fatto, superato per le parti corrispondenti dal regolamento (UE) 1169/2011, Come si ricorderà, tale regolamento, sebbene applicabile già da quasi due anni (dal 13 dicembre 2014), risulta ancora privo di un apparato sanzionatorio ad hoc. Per colmare tale lacuna, con una nota del 6 marzo 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato una disciplina “ponte” al fine di assicurare la continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del d.lgs. 109/1992. Tale disciplina risulta comunque applicabile ai soli precetti già previsti dal suddetto decreto legislativo e confermati dal reg. (UE) 1169/2011. Con la legge delega in esame il Governo è tenuto ad adeguare il sistema sanzionatorio nazionale alle violazioni del reg. (UE) 1169/2011, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione. La competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà demandata allo Stato al fine di disporre di un quadro di riferimento unico e di consentirne l’applicazione uniforme a livello nazionale. L’Autorità amministrativa competente sarà individuata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Stabilimento di produzione/confezionamento

La legge 170/2016 stabilisce, inoltre, che: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». L’aspetto di particolare rilevanza della norma in esame risiede nel fatto che, nell’esercizio della delega il Governo è tenuto a prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Si ricorda che tale obbligo di etichettatura è venuto meno, in Italia, con l’applicabilità del Reg. (UE) 1169/2011, che non prevede tale indicazione tra quelle obbligatorie mentre sotto la vigenza del D.lgs. 109/92 e delle direttive (ora abrogate) di cui la norma costituiva recepimento l’Italia si era avvalsa di una specifica deroga che consentiva agli Stati membri di mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per la loro produzione nazionale. In merito alla cosiddetta “procedura di notifica” si ricorda che, a norma della direttiva 2015/1535/UE, gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente. Laddove emerga che i progetti notificati possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell’informazione oppure al diritto secondario dell’Unione europea, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto. Il parere circostanziato ha l’effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi, per i prodotti, e di un altro mese, per i servizi. Nel caso in cui sia emesso un parere circostanziato, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l’intervento che intende compiere in risposta a tale parere. La Commissione può anche bloccare un progetto per un periodo che va dai 12 ai 18 mesi, qualora vada svolto (o sia già in corso nello stesso settore) il lavoro di armonizzazione dell’Unione europea. Al termine della procedura, gli Stati membri sono obbligati ad informare la Commissione dei testi finali non appena questi siano stati adottati e a indicare i casi in cui il progetto notificato è stato abbandonato, al fine di permettere la chiusura della procedura 2015/1535. Ciò consente anche alla Commissione e agli altri Stati membri di verificare se lo Stato notificante ha tenuto conto delle reazioni ricevute nel corso della procedura.

stabilimento di produzione

Fonte: Alimenti & Bevande